Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del

22 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione del Veneto, nel rispetto dei principi contenuti nell'Art. 45 della Costituzione e nello Statuto regionale, riconosce il ruolo fondamentale della cooperazione per l'evoluzione e lo sviluppo del modello socio-economico regionale.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione sostiene l'azione dell'associazionismo cooperativo ritenendolo strumento privilegiato dell'attivita' di cooperazione per la promozione, il miglioramento, l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva, anche attraverso il consolidamento del sistema cooperativo nell'ambito del proprio territorio, favorendone e sostenendone il processo di aggregazione e di integrazione con le realta' socio-economiche della Regione stessa.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione

  3. La Regione, con le disposizioni della presente legge, intende contribuire alla realizzazione di progetti, presentati da cooperative operanti sia singolarmente che in forma associata, considerati dalla giunta regionale di interesse per la Regione.

  4. I contributi ed i finanziamenti previsti dalla presente legge sono destinati esclusivamente alle cooperative venete iscritte all'albo delle societa' cooperative previste dal decreto ministeriale 23 giugno 2004 ´Istituzione dell'Albo delle societa' cooperative, in attuazione dell'Art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'Art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.ª e che operano singolarmente o agiscono attraverso forme associate, nonche' alle associazioni di cooperative che presentano le caratteristiche indicate nell'Art. 3, che sono state riconosciute ai sensi dell'Art. 4 e che sono iscritte nell'elenco regionale di cui all'Art. 5.

    Art. 3.

    Associazioni di cooperative

  5. Sono riconosciute come associazioni di cooperative le organizzazioni di rappresentanza delle cooperative che agiscono senza scopo di lucro, secondo i principi di mutualita', per le quali possano essere accertate rappresentativita' e diffusione in ambito regionale.

  6. Sono inoltre riconosciute come associazioni di cooperative anche le sezioni regionali venete delle centrali nazionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 recante provvedimenti per la cooperazione, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 4.

    Riconoscimento delle associazioni di cooperative

  7. Per ottenere il riconoscimento ed il conseguente inserimento nell'elenco regionale delle associazioni cooperative di cui all'Art. 5, le associazioni di cooperative che ritengono di avere i requisiti previsti dall'Art. 3, comma 1, devono farne richiesta alla giunta regionale, tramite la struttura regionale competente, entro il 30 novembre di ogni anno.

  8. La giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, riconosce le associazioni di cooperative.

  9. La struttura regionale competente verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti richiesti dall'Art. 3, comma 1.

  10. La perdita dei requisiti di cui all'Art. 3, comma 1, comporta la cancellazione dall'elenco a far data dal momento dell'assunzione del provvedimento della giunta regionale.

    Art. 5.

    Elenco regionale delle associazioni di cooperative

  11. E istituito l'elenco regionale delle associazioni di cooperative presso la giunta regionale, la cui tenuta e' affidata alla struttura regionale competente.

    Art. 6.

    Consulta della cooperazione

  12. E' istituita la consulta della cooperazione che ha sede presso la giunta regionale.

  13. La consulta della cooperazione e' composta:

    1. dall'assessore regionale competente in materia di cooperazione, o da un suo delegato, che la convoca e la...

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