Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

Capo I Presidenza della Regione

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della

Regione Valle D'Aosta n. 53 del 20 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di organizzazione dell'amministrazione

regionale.

Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45

  1. Al comma 5 dell'Art. 62 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come da ultimo modificato dall'Art. 11, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21, dopo le parole: «di capo e vice capo ufficio stampa della Presidenza della giunta regionale,» sono inserite le seguenti: «di capo dell'ufficio di rappresentanza a Bruxelles, di capo dell'ufficio di rappresentanza a Roma, di capo dell'osservatorio economico e sociale,».

    Art. 2.

    Disposizioni in materia di valutazione degli investimenti pubblici.

    Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48

  2. Alla rubrica del capo III del titolo III della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), la parola: «controllo» e' sostituita dalla seguente: «verifica».

  3. L'Art. 24 della legge regionale n. 48/1995, come sostituito dall'Art. 16 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21, e' sostituito dal seguente:

    Art. 24. (Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici). - 1. E' istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) che svolge le attivita' connesse all'esercizio, in Valle d'Aosta, delle seguenti funzioni, assegnate dall'Art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici:

    a) assistenza e supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti ed interventi;

    b) gestione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) di cui all'Art. 1, comma 5,della legge n. 144/1999;

    c) attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali comunitari all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello regionale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

    2. Nell'ambito del NUVV, operano il Nucleo di valutazione e verifica delle opere pubbliche (NUVVOP) e il Nucleo di valutazione dei programmi a finalita' strutturale (NUVAL). Il NUVVOP svolge le funzioni di cui al comma 1 connesse ai seguenti documenti di programma:

    a) Fondo per speciali programmi di investimento di cui al capo II del titolo IV;

    b) piano degli interventi che comportano la realizzazione di opere di rilevante interesse regionale di cui all'Art. 3 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13);

    c) piano di tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e successive modificazioni;

    d) piano degli interventi di cui all'Art. 8, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attivita' regionali di protezione civile);

    e) programma regionale di previsione dei lavori pubblici di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 12/1996, come sostituito dall'Art. 6 della legge regionale n. 29/1999;

    f) ulteriori documenti o strumenti di programma concernenti le opere pubbliche, individuati dalla giunta regionale.

    3. Il NUVVOP assicura, inoltre, i rapporti con i competenti organi statali e con la rete finalizzata, in applicazione di quanto previsto dall'Art. 1, comma 1, della legge n. 144/1999, al raccordo tra i nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

    4. Il NUVAL esercita le funzioni di cui al comma 1 connesse ai programmi comunitari e statali a finalita' strutturale e ai regimi regionali di aiuto alle attivita' economiche. Il NUVAL e il NUVVOP, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano reciprocamente, in particolare per quanto concerne la condivisione delle tecniche di valutazione e la definizione di strategie unitarie, finalizzate all'ottimale utilizzo dei finanziamenti statali e comunitari.

    5. La giunta regionale definisce con propria deliberazione la composizione del NUVAL e del NUVVOP.

    6 Per il loro funzionamento, il NUVAL e il NUVVOP si avvalgono delle strutture organizzative di supporto individuate dalla giunta regionale. Per l'esercizio delle proprie funzioni, le strutture di supporto possono avvalersi di esperti e collaboratori, esterni all'amministrazione regionale, scelti e nominati dalla giunta regionale.

    7. La giunta regionale provvede alla nomina dei componenti del NUVAL e del NUVVOP, per la durata massima di tre anni e degli esperti e collaboratori di cui al comma 6, per la durata massima di un anno. Le predette nomine sono rinnovabili alla scadenza.

    8. La giunta regionale provvede, inoltre, a definire ogni ulteriore modalita' di funzionamento del NUVAL e del NUVVOP, ivi compresa la ripartizione tra questi dei fondi all'uopo assegnati dallo Stato.

    .

  4. Il NUVV e' ricostituito con le modalita' di cui all'Art. 24 della legge regionale n. 48/1995, come sostituito dal comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il NUVV in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni sino alla ricostituzione, ai sensi del primo periodo del presente comma.

    Art. 3.

    Disposizioni in materia di enti locali. Modificazioni

    alle leggi regionali 7dicembre 1998, n. 54,

    e 4 settembre 2001, n. 23

  5. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta):

    a) la lettera n) del comma 2 dell'Art. 21;

    b) i commi 1, 3 e 4 dell'Art. 75;

    c) gli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 89.

  6. Il comma 2 dell'Art. 94 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

    2. Il Consiglio e' composto dai sindaci dei comuni membri o da un loro delegato scelto fra i componenti della Giunta comunale.

    .

  7. Al comma 1 dell'Art. 120 della legge regionale n. 54/1998, come da ultimo modificato dall'Art. 19, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, le parole: «Entro il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2006».

  8. Sono, inoltre, abrogati gli articoli 42, 43, 44 e 45 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

  9. La lettera b) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), come sostituita dall'Art. 1 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 5, e' sostituita dalla seguente:

    b) i presidenti ed i membri del Consiglio dei sindaci delle comunita' montane;

    .

  10. Il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 23/2001 e' sostituito dal seguente:

    2. Ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia di aspettative e permessi per gli amministratori non dipendenti degli enti del comparto unico regionale, i componenti degli organi delle comunita' montane di cui all'Art. 18, comma 2, sono equiparati ai componenti degli organi delle comunita' montane di cui all'Art. 79, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e le associazioni dei comuni sono equiparate ai consorzi di cui all'Art. 31 del medesimo d.lgs. n. 267/2000.

    .

  11. All'Art. 6 della legge regionale n. 23/2001, come sostituito dall'Art. 4 della legge regionale n. 5/2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla rubrica, le parole: «, degli assessori» sono soppresse;

    b) al comma 2, le parole: «Agli assessori ed» sono soppresse.

  12. L'Art. 7 della legge regionale n. 23/2001, come sostituito dall'Art. 5 della legge regionale n. 5/2004, e' sostituito dal seguente:

    Art. 7. (Gettone di presenza dei membri del Consiglio dei sindaci delle comunita' montane). - 1. Ai membri del Consiglio dei sindaci delle comunita' montane che non godono dell'indennita' mensile di funzione e' attribuito un gettone di presenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio dei sindaci e per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate, di cui fanno parte.

    .

  13. Il comma 1 dell'Art. 18 della legge regionale n. 23/2001 e' abrogato.

  14. La lettera a) del comma 2 dell'Art. 18 della legge regionale n. 23/2001 e' abrogata.

  15. Alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 20 della legge regionale n. 23/2001, come sostituita dall'Art. 10 della legge regionale n. 5/2004, le parole: «e delle comunita' montane» sono soppresse.

    Art. 4.

    Disposizioni in materia di personale volontario del

    Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

    Modicazioni alla legge regionale 24 ottobre...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT