Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Titolo I PRINCIPI GENERALI
(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della

Regione Umbria n. 1 del 4 gennaio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La Regione, in armonia con la convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 ed ai sensi dell'Art. 14, comma 5, dello statuto, sostiene i diritti dell'infanzia riconosce il pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta delle famiglie, promuove ed organizza il sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

  2. Il sistema dei servizi per la prima infanzia e' aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini, senza distinzioni di sesso, religione, etnia e gruppo sociale. Il sistema favorisce le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili e in situazioni di difficolta' sociale e culturale.

  3. La presente legge in particolare:

    1. detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione, la sperimentazione e il controllo del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia di natura pubblica che privata;

    2. promuove l'organizzazione e la qualificazione del sistema di servizi per la prima infanzia al fine di sostenere il loro percorso di crescita psicofisica, affettiva e di convivenza, attraverso l'incremento di relazioni significative in un ambiente di socialita' e di gioco;

    3. opera per sostenere sia la funzione educativa della famiglia che l'armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura della stessa.

    Titolo II SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
    PER LA PRIMA INFANZIA

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n e

  4. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e' composto da:

    1. i nidi d'infanzia;

    2. i servizi integrativi al nido;

    3. le nuove tipologie sperimentali di servizi.

    Art. 3.

    Nido d'infanzia

  5. Il nido d'infanzia e' un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini di eta' compresa tra i tre e trentasei mesi. Esso concorre, insieme alle famiglie, alla loro crescita e formazione, in armonia con i principi della garanzia del diritto all'educazione e del rispetto delle identita' culturali e religiose.

  6. Il nido d'infanzia ha le seguenti finalita':

    1. l'educazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini per favorire il loro sviluppo armonico;

    2. il sostegno alle famiglie nell'educazione e nella cura dei figli.

  7. L'orario di permanenza presso il servizio, previamente concordato con la famiglia, non puo' superare le dieci ore giornaliere.

    Art. 4.

    Servizio integrativo al nido

  8. I servizi integrativi sono servizi articolati in formule educative, ludiche e di aggregazione sociale, aperti alle bambine e ai bambini, anche accompagnati da figure adulte.

    Sono servizi integrativi:

    1. i centri per bambine e bambini;

    2. i centri per bambine e bambini e famiglie.

  9. I centri per bambine e bambini hanno le stesse finalita' sociali ed educative del nido. Essi sono disponibili per la permanenza giornaliera di gruppi stabili di eta' compresa tra i diciotto e i trentasei mesi. La permanenza non deve superare le cinque ore giornaliere. Presso i centri non sono previsti il servizio di mensa e gli spazi per il riposo.

  10. I centri per bambine e bambini e famiglie hanno lo scopo di:

    1. accogliere le bambine e i bambini accompagnati da un genitore o da un'altra figura parentale;

    2. favorire la socializzazione e l'attivita' ludica;

    3. creare e favorire opportunita' di incontro e di scambio di esperienze, per gli adulti. La permanenza presso il servizio non puo' superare le tre ore giornaliere.

  11. I centri di cui ai commi 2 e 3 possono essere ubicati nelle stesse strutture al fine di favorire l'integrazione.

    Art. 5.

    Sperimentazione di nuove tipologie di servizi

  12. La Regione promuove, in relazione a nuovi bisogni emergenti dai contesti sociali del territorio, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi.

    Tra questi la Regione individua:

    1. gli spazi gioco;

    2. i centri ricreativi;

    3. le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia;

    4. i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;

    5. i nidi e i micronidi aziendali o interaziendali.

  13. Gli enti locali possono promuovere la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi educativi e di cura che garantiscano alle bambine e ai bambini opportunita' di educazione, socializzazione e gioco. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento viene avviata la sperimentazione.

  14. Il piano triennale regionale di cui all'Art. 9, prevede la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi per l'infanzia che garantiscano opportunita' di educazione, socializzazione e di gioco per bambine e bambini di eta' compresa tra zero e sei anni.

  15. Il piano triennale promuove la continuita' fra il sistema dei servizi e la scuola dell'infanzia, in un quadro di integrazione tra i servizi educativi e di istruzione, e definisce le modalita' di coordinamento fra le tipologie di sperimentazione.

    Art. 6.

    Integrazione dei servizi

  16. La Regione promuove la continuita' tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la scuola anche attraverso la collaborazione tra i soggetti gestori, in un'ottica di coerenza e integrazione degli interventi.

    Art. 7.

    Volontariato

  17. La Regione valorizza e favorisce altresi' l'inserimento delle attivita' di volontariato e promuove la stipula di accordi e convenzioni con le associazioni per la loro partecipazione alle attivita' ludico-ricreative previste nel progetto educativo.

    Art. 8.

    Partecipazione delle famiglie.

  18. I gestori, pubblici e privati dei servizi all'infanzia, devono promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie nell'adozione delle scelte educative e gestionali e nella verifica della loro attuazione.

  19. Il piano triennale regionale definisce modalita' e criteri per l'attuazione del comma 1.

    Titolo III PROGRAMMAZIONE

    Art. 9.

    Piano dei sistema dei servizi per la prima infanzia

  20. La giunta regionale adotta il Piano del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

  21. Il Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato Piano triennale, e' lo strumento di programmazione regionale del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

  22. Il Piano, che ha durata triennale, deve prevedere:

    1. la garanzia dei diritti all'educazione, alla socializzazione e al gioco delle bambine e dei bambini, senza esclusioni dovute a diversita' sociali, etniche, culturali e religiose;

    2. la partecipazione attiva ed informata delle famiglie alla definizione delle scelte educative ed organizzative di carattere generale, nonche' alla verifica della qualita' del servizio;

    3. i diritti all'accoglienza ed al sostegno delle bambine e dei bambini diversamente abili, di quelli con disagi socio-culturali e sostegno alle famiglie in condizioni di difficolta';

    4. l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi;

    5. l'omogeneita' dei titoli di studio e dei profili professionali degli operatori;

    6. la continuita' con la scuola d'infanzia;

    7. l'applicazione dei criteri di equita' nella compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio.

  23. Il Piano triennale definisce:

    1. gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi;

    2. i criteri generali per la determinazione dei livelli essenziali di qualita' e di organizzazione dei servizi;

    3. il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi...

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