Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
Regione Umbria n. 1 del 4 gennaio 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
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La Regione, in armonia con la convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 ed ai sensi dell'Art. 14, comma 5, dello statuto, sostiene i diritti dell'infanzia riconosce il pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta delle famiglie, promuove ed organizza il sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
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Il sistema dei servizi per la prima infanzia e' aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini, senza distinzioni di sesso, religione, etnia e gruppo sociale. Il sistema favorisce le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili e in situazioni di difficolta' sociale e culturale.
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La presente legge in particolare:
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detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione, la sperimentazione e il controllo del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia di natura pubblica che privata;
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promuove l'organizzazione e la qualificazione del sistema di servizi per la prima infanzia al fine di sostenere il loro percorso di crescita psicofisica, affettiva e di convivenza, attraverso l'incremento di relazioni significative in un ambiente di socialita' e di gioco;
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opera per sostenere sia la funzione educativa della famiglia che l'armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura della stessa.
Titolo II SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIAArt. 2.
D e f i n i z i o n e
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Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e' composto da:
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i nidi d'infanzia;
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i servizi integrativi al nido;
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le nuove tipologie sperimentali di servizi.
Art. 3.
Nido d'infanzia
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Il nido d'infanzia e' un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini di eta' compresa tra i tre e trentasei mesi. Esso concorre, insieme alle famiglie, alla loro crescita e formazione, in armonia con i principi della garanzia del diritto all'educazione e del rispetto delle identita' culturali e religiose.
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Il nido d'infanzia ha le seguenti finalita':
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l'educazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini per favorire il loro sviluppo armonico;
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il sostegno alle famiglie nell'educazione e nella cura dei figli.
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L'orario di permanenza presso il servizio, previamente concordato con la famiglia, non puo' superare le dieci ore giornaliere.
Art. 4.
Servizio integrativo al nido
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I servizi integrativi sono servizi articolati in formule educative, ludiche e di aggregazione sociale, aperti alle bambine e ai bambini, anche accompagnati da figure adulte.
Sono servizi integrativi:
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i centri per bambine e bambini;
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i centri per bambine e bambini e famiglie.
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I centri per bambine e bambini hanno le stesse finalita' sociali ed educative del nido. Essi sono disponibili per la permanenza giornaliera di gruppi stabili di eta' compresa tra i diciotto e i trentasei mesi. La permanenza non deve superare le cinque ore giornaliere. Presso i centri non sono previsti il servizio di mensa e gli spazi per il riposo.
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I centri per bambine e bambini e famiglie hanno lo scopo di:
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accogliere le bambine e i bambini accompagnati da un genitore o da un'altra figura parentale;
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favorire la socializzazione e l'attivita' ludica;
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creare e favorire opportunita' di incontro e di scambio di esperienze, per gli adulti. La permanenza presso il servizio non puo' superare le tre ore giornaliere.
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I centri di cui ai commi 2 e 3 possono essere ubicati nelle stesse strutture al fine di favorire l'integrazione.
Art. 5.
Sperimentazione di nuove tipologie di servizi
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La Regione promuove, in relazione a nuovi bisogni emergenti dai contesti sociali del territorio, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi.
Tra questi la Regione individua:
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gli spazi gioco;
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i centri ricreativi;
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le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia;
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i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
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i nidi e i micronidi aziendali o interaziendali.
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Gli enti locali possono promuovere la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi educativi e di cura che garantiscano alle bambine e ai bambini opportunita' di educazione, socializzazione e gioco. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento viene avviata la sperimentazione.
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Il piano triennale regionale di cui all'Art. 9, prevede la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi per l'infanzia che garantiscano opportunita' di educazione, socializzazione e di gioco per bambine e bambini di eta' compresa tra zero e sei anni.
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Il piano triennale promuove la continuita' fra il sistema dei servizi e la scuola dell'infanzia, in un quadro di integrazione tra i servizi educativi e di istruzione, e definisce le modalita' di coordinamento fra le tipologie di sperimentazione.
Art. 6.
Integrazione dei servizi
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La Regione promuove la continuita' tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la scuola anche attraverso la collaborazione tra i soggetti gestori, in un'ottica di coerenza e integrazione degli interventi.
Art. 7.
Volontariato
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La Regione valorizza e favorisce altresi' l'inserimento delle attivita' di volontariato e promuove la stipula di accordi e convenzioni con le associazioni per la loro partecipazione alle attivita' ludico-ricreative previste nel progetto educativo.
Art. 8.
Partecipazione delle famiglie.
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I gestori, pubblici e privati dei servizi all'infanzia, devono promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie nell'adozione delle scelte educative e gestionali e nella verifica della loro attuazione.
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Il piano triennale regionale definisce modalita' e criteri per l'attuazione del comma 1.
Titolo III PROGRAMMAZIONE Art. 9.
Piano dei sistema dei servizi per la prima infanzia
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La giunta regionale adotta il Piano del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.
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Il Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato Piano triennale, e' lo strumento di programmazione regionale del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
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Il Piano, che ha durata triennale, deve prevedere:
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la garanzia dei diritti all'educazione, alla socializzazione e al gioco delle bambine e dei bambini, senza esclusioni dovute a diversita' sociali, etniche, culturali e religiose;
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la partecipazione attiva ed informata delle famiglie alla definizione delle scelte educative ed organizzative di carattere generale, nonche' alla verifica della qualita' del servizio;
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i diritti all'accoglienza ed al sostegno delle bambine e dei bambini diversamente abili, di quelli con disagi socio-culturali e sostegno alle famiglie in condizioni di difficolta';
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l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi;
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l'omogeneita' dei titoli di studio e dei profili professionali degli operatori;
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la continuita' con la scuola d'infanzia;
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l'applicazione dei criteri di equita' nella compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio.
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Il Piano triennale definisce:
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gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi;
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i criteri generali per la determinazione dei livelli essenziali di qualita' e di organizzazione dei servizi;
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il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi...
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