Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale

della Regione Molise n. 41 del 31 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a disciplinare, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 11 agosto 2003, n. 218, il servizio di noleggio di autobus con conducente al fine di garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di accesso delle imprese al mercato, nonche' il libero esercizio dell'attivita' in riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneita' dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.

  2. In particolare la Regione Molise determina:

    1. le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'Art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218;

    2. le modalita' e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto di viaggiatori su strada;

    3. l'istituzione e la gestione del registro regionale delle imprese esercenti l'attivita' di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

    Art. 2.

    Definizioni e classificazioni

  3. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attivita' di trasporto di persone con le modalita' di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilita'.

  4. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o piu' viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

  5. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'Art. 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

  6. Per disponibilita' degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprieta', usufrutto, locazione con facolta' di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

    Art. 3.

    Noleggio autobus e noleggio autovetture

  7. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.

    Art. 4.

    Divieto attivita' di noleggio

  8. Secondo quanto previsto dall'Art. 1, comma 3, della legge n. 218/2003 e' vietato l'utilizzo per l'attivita' di noleggio, anche occasionale, di autobus acquistati con contributo pubblico regionale.

    Art. 5.

    Accesso al mercato

  9. L'attivita' di noleggio di autobus con conducente e' subordinata ai rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle Regioni in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

  10. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attivita' di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.

  11. L'autorizzazione non e' soggetta a limiti territoriali.

  12. L'esercizio dei servizi internazionali e' subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attivita' di trasporto, dell'attestato di idoneita' professionale esteso all'attivita' internazionale.

  13. Le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione sono effettuate dalla Regione ogni cinque anni.

  14. La Regione puo' revocare l'autorizzazione di cui ai commi precedenti, senza attendere la verifica di cui al comma 5, qualora accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni.

  15. La revoca di cui al comma 6 avviene secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni.

  16. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che e' stato immatricolato in base ad essa.

    Art. 6.

    Modalita' di rilascio dell'autorizzazione

  17. L'autorizzazione di cui all'Art. 5 e' rilasciata dalla direzione trasporti della Regione Molise previa presentazione di apposita domanda che dovra' contenere:

    1. dichiarazione inerente la denominazione aziendale;

    2. dichiarazione inerente la sede legale o la principale organizzazione aziendale che deve trovarsi all'interno del territorio della Regione Molise;

    3. dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di onorabilita', di idoneita' finanziaria e di idoneita' professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;

    4. dichiarazione inerente il numero degli autobus in dotazione nel proprio parco macchine adibiti al servizio di noleggio;

    5. dichiarazione inerente eventuali finanziamenti pubblici per l'acquisto di autobus...

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