Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Denunciata disparita' di trattamento rispetto al processo davanti al tribunale - Omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, scarsa chiarezza e lacunosita' dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inamm...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 420-ter del codice di procedura penale e 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 28 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Udine, nel procedimento a carico di Fabio Ciprian, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Fabio Ciprian, con ordinanza del 28 ottobre 2004, il Giudice di pace di Udine ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 420-ter del codice di procedura penale e 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in riferimento agli artt. 2, 3 (non esplicitamente evocato, ma desumibile dalla motivazione della ordinanza di rimessione), 24, primo e secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente, sulla base dell'eccezione sollevata dal difensore della parte civile, ha cosi' motivato la propria ordinanza: «visto l'art. 420-ter c.p.p. e verificato altresi' che l'art. 2 del D.L. 274/2000 - comma 1 lettera a) ne esclude l'applicazione nel procedimento davanti al G.d.P., dovendosi pertanto evincere una disparita' possibile di trattamento che a questo punto investe non tanto e solamente la questione di un possibile diverso trattamento a garanzia della parte imputato rispetto al processo avanti al Tribunale; pertanto visti gli artt. 2 Costituzione, 24 Costituzione commi I e II, nonche' 111 commi II e IV e considerata la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di...

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