Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati tributari - Condono fiscale - Previsione della non punibilita', per taluni reati, quale conseguenza del perfezionamento della procedura - Denunciata violazione delle norme costituzionali in materia di amnistia, lesione del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale, dispari...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), promossi con n. 2 ordinanze del 9 settembre 2004 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona nei procedimenti penali a carico di Rumor Luigi ed altri e di Antonini Franco, iscritte ai nn. 1080 e 1081 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con due ordinanze (r.o. nn. 1080 e 1081 del 2004), di contenuto sostanzialmente identico, emesse il 9 settembre 2004 nel corso di due distinti procedimenti, ha sollevato, in relazione agli artt. 1, 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede, quale conseguenza del perfezionamento della procedura di condono fiscale, la non punibilita', tra l'altro, di taluni reati tributari;

che i procedimenti a quibus hanno ad oggetto i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, del codice penale, 4, primo comma, lettera f), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e all'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), commessi negli anni tra il 1997 ed il 2000;

che il pubblico ministero aveva formulato richiesta di archiviazione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002, avendo l'Agenzia delle entrate segnalato che le societa' (alle quali risulterebbero riconducibili gli indagati nei procedimenti a quibus) hanno «definito quanto oggetto del processo verbale di constatazione»;

che il rimettente ha dedotto di essere chiamato a fare applicazione della norma di legge suddetta ai fini della decisione sulla archiviabilita' o meno del procedimento, per intervenuta estinzione del reato in ragione del «condono...

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