N. 164 ORDINANZA 28 aprile 2010 - 6 maggio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA ,

Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,

Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.

115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A) aggiunto dall'art. 21, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 1, comma 1307, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Milano nel procedimento vertente tra la ESM Impianti s.r.l. ed altri ed il T.A.R. per la Lombardia con ordinanza del 3 giugno 2008 iscritta al n. 266 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 giugno 2008, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 97 e 81, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - testo A), come modificato dall'art. 1, comma 1307, della legge 7 dicembre 2006, n.

296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007);

che, riferisce la Commissione tributaria rimettente, la societa' E.S.M. Impianti S.r.l. aveva presentato domanda di partecipazione ad una gara di appalto indetta dal Comune di Milano per l'aggiudicazione di alcuni lavori ed era stata esclusa sul rilievo dell'avvenuta partecipazione alla stessa in collegamento con altra impresa, con conseguente perdita della cauzione provvisoria prestata per la partecipazione alla gara ed iscrizione del provvedimento di' esclusione nel casellario informatico tenuto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici;

che, dunque, la societa' esclusa aveva proposto ricorso al T.a.r.

Lombardia, contestando tale provvedimento anche al fine di recuperare la cauzione e di vedersi cancellata l'iscrizione del provvedimento di esclusione dal casellario;

che, in relazione a tale procedimento, il Segretario generale dello stesso T.a.r. - Ufficio incaricato delle attivita' connesse alla riscossione del contributo unificato per i ricorsi presentati avanti il medesimo Tribunale - aveva emesso l'avviso di pagamento e contestuale irrogazione di sanzioni, nel...

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