PROVVEDIMENTO 3 maggio 2012 - Definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita, di cui all''articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con legge 24 marzo 2012, n. 27. (Regolamento n. 40). (12A05359)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni recante il codice delle assicurazioni ed in particolare l'art. 5, comma 2, in base al quale l'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati e l'art. 183 in materia di regole di comportamento delle imprese e degli intermediari di assicurazione;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

Visto il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicita' dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede, ferme restando le disposizioni dell'art. 183 del codice delle assicurazioni e delle relative disposizioni attuative emanate dall'ISVAP in materia di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi, che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi ad essi non riconducibili e che il cliente e' comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita piu' conveniente che la banca e' obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo;

Visto l'art. 28, comma 2, del citato decreto-legge, il quale prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso l'ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui all'art. 28, comma 1;

Ritenuta la necessita' di fissare altresi' termini e modalita' per la presentazione dei preventivi previsti dall'art. 28, comma 1, del citato decreto-legge al fine di rendere facilmente comparabili le offerte e consentire al cliente una piu' agevole ricerca sul mercato della polizza vita piu' conveniente;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1

Contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita

  1. Il contratto di...

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