N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 1999

IL V. PRETORE Visti gli atti del procedimento penale n. 9535/97 R.G.N.R. e n.

148/98 R.G.Pret., nei confronti di Ferrara Giuseppe, nato a Tramonti il 18 marzo 1952, osserva quanto segue:

l'imputato veniva tratto a giudizio con decreto emesso dal G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Salerno, in data 19 gennaio 1998, a seguito di rituale e tempestiva opposizione a decreto penale di condanna, con il quale il prevenuto si vedeva condannato alla pena di lire 975.000 di ammenda, oltre spese processuali, perche' riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 5, lett. b) legge n.

283/62;

instaurato il processo, ai sensi degli artt. 464 e 456 c.p.p., alla prima udienza utile la difesa sollevava questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 234 del 1997, nella parte in cui non prevedono che anche il decreto di citazione a giudizio emesso dal G.I.P., in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, sia preceduto, a pena di nullita', dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3 c.p.p., ritenendo tale carenza normativa in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La questione sollevata dal difensore dell'imputato appare rilevante per il presente processo, in quanto la sussistenza o meno di una causa di nullita' del decreto di citazione a giudizio incide inevitabilmente sulla corretta instaurazione del processo e sul proficuo svolgimento dello stesso.

La questione di legittimita' cosi' posta, peraltro, non appare manifestamente infondata.

Ebbene, la mancata previsione dell'avviso a presentarsi per rendere interrogatorio, e le denegata possibilita', che ne consegue, per l'imputato di esporre in via preliminare le proprie ragioni, danno luogo ad un'ingiustificata disparita' di trattamento in presenza di uguali situazioni giuridiche soggettive che contrasta, senza dubbio, con l'opposto principio di rango costituzionale.

In effetti, e' vero che, in origine, non vi e' identita' di posizione tra colui che, in seguito alle indagini preliminari, viene rinviato a giudizio e colui che, in seguito ad accertamenti diversamente valutati dal P.M., viene direttamente condannato con decreto emesso dal G.I.P. su richiesta del rappresentante della Pubblica Accusa; tuttavia, e' anche vero che identita' di posizione processuale, pero', si raggiunge, nel caso in cui venga presentata opposizione al decreto penale di condanna e con tale atto non si faccia richiesta di applicazione di pena...

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