N. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 settembre 2009

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1875/08 depositato il 16 luglio 2008, avverso la sentenza n. 83/11/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze contro:

Agenzia Entrate, Ufficio Empoli, preposto dal ricorrente: Podere La Cantina s.r.l. - Leg. rappr. Bertelli Marco, via della Pea, 41, 56029

Santa Croce sull'Arno (Pisa), difeso da Miccinesi prof. Marco, rag.

Fiaschi Francesco Pistolesi avv. Francesco, via Pier Capponi, 24, c/o Miccinesi 50132 Firenze.

Atti impugnati:

avviso di accertamento n. R5F03MG00856/05 IVA+IRPEG+IRAP 2001;

avviso di accertamento n. R5F03MG00861/2005 IVA+IRPEG+IRAP 2002;

Premesso che:

con ricorso innanzi la Commissione tributaria di primo grado la s.r.l. Podere La Cantina impugnava gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle entrate di Empoli, con i quali erano stati sottoposti a tassazione, per gli anni 2001 e 2002, dei proventi distratti illecitamente dal sig. Bertelli Marco dai conti correnti bancari della s.r.l. Idea Verde (di cui aveva poteri di rappresentanza e delega) e trasferiti ingiustificatamente a favore della societa' ricorrente (di cui il Bertelli era legale rappresentante).

Tale accertamento derivava dal presupposto che detti proventi illeciti fossero tassabili a norma dell'art. 14, comma 4, legge n.

537/1993, secondo cui 'nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attivita' qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o confisca penale'.

La societa' contribuente rilevava, per contro, che i proventi ritenuti illeciti dall'Ufficio e derivanti a suo parere dal reato di appropriazione indebita, non erano assimilabili ad alcuna delle categorie previste dall'art.6 D.P.R. n. 917/1986, e quindi non erano tassabili. La societa', inoltre, contestava la tassabilita' di detti redditi ai fini IVA, in quanto non trattavasi di redditi derivanti da operazioni soggette per legge a tale imposta; nonche' l'applicazione delle sanzioni, non potendo incolpare la societa' di mancata auto-denuncia di eventuale reato.

La Commissione di primo grado respingeva il ricorso della societa' contribuente, condannando alle spese di giudizio.

Avverso tale decisione propone appello la s.r.l. Podere La Cantina e controdeduce l'Agenzia delle entrate di Empoli, insistendo sostanzialmente nei motivi gia' dedotti in primo grado.

L'Ufficio, inoltre, in questa sede, rileva che gli eventuali dubbi sulla...

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