N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 2010

IL GIUDICE Nella causa n. 703/2007 promossa da Martorano Rocco Vincenzo (avv.ti Giuseppe Bettini e Francesco Campora), ricorrente, contro Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (Avv. Giulio Prosperetti), convenuto all'udienza del 20 ottobre 2009, ha pronunziato la seguente ordinanza.

Premesso:

che, con ricorso depositato il 24 luglio 2007, Martorano Rocco Vincenzo, gia' iscritto alla Cassa convenuta dal 1° gennaio 2002 fino al 12 ottobre 2005 (data di avvenuta cancellazione dell'iscrizione), ha chiesto:

in via principale, accertarsi il diritto alla restituzione dei contributi previdenziali versati nel suddetto periodo (per l'importo pari a complessivi € 6.042,36 oltre interessi), gia' richiesta a mezzo di lettera raccomandata A/R del 23 maggio 2007, non essendo maturati i requisiti assicurativi occorrenti ai fini del diritto alla percezione di pensione, nonche' dichiararsi l'insussistenza del diritto vantato dalla stessa Cassa al pagamento delle ulteriori somme a tale titolo pretese (e rateizzate, a fronte dell'iscrizione retroattiva del Martorano, per gli anni 2002 e 2003), invocando l'applicazione dell'art. 21 della legge n. 576/1980 e deducendo la illegittimita' della delibera del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del 28 febbraio 2003 - 23 luglio 2004 (successivamente integrata con delibera del 13 novembre 2004) - con la quale e' stato soppresso il diritto alla restituzione dei contributi corrisposti previsto dalla succitata disposizione di legge e stabilita, in sostituzione, l'erogazione di una pensione a base contributiva - in ragione del prospettato contrasto tra tale previsione (di rango regolamentare, quindi secondario) con il disposto di fonte normativa primaria;

in subordine, ha chiesto la condanna della Cassa alla restituzione dei ratei residui pagati con espressa riserva di ripetizione (pari ad € 1.885,36), secondo quanto comunicato con precedente lettera raccomandata A/R del 12 aprile 2007;

che parte convenuta resiste alla pretesa attorea, sul rilievo per cui il pagamento effettuato risulta dovuto, in quanto conforme alla delibera del proprio Comitato dei Delegati del 23 luglio 2004, con la quale - in applicazione del nuovo regime previdenziale contributivo introdotto con la legge n. 335/1995, nonche' in virtu' della trasformazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in ente privatizzato e della facolta', asseritamente attribuitale ex lege, di riformare il regime delle prestazioni, e' stato modificato, recependo le indicazioni fornite con atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. N. 9PP/80658 AVV - L 54 del 24 giugno 2004, l'art. 4 del proprio Regolamento Generale, essendo stata istituita l'erogazione della pensione su base contributiva, in conformita' al disposto di cui all'art. 1, comma 6 della succitata legge n. 335/1995 (trattamento erogabile agli iscritti che abbiano raggiunto i 65 anni di eta' e versato piu' di cinque anni di contribuzione ma meno di 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa), fatta salva, in alternativa, l'opzione da parte degli interessati per gli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione, avendo la stessa delibera del 23 luglio 2004 - cio' che soprattutto rileva nella fattispecie - stabilito espressamente, altresi', l'irripetibilita' dei contributi 'legittimamente versati alla Cassa' da parte degli iscritti e dei loro aventi causa;

Ritenuto, in diritto, in base all'esame degli atti e documenti dimessi in giudizio ed alla disciplina di riferimento:

che la legge 20 settembre 1980, n. 576 ('Riforma del sistema previdenziale forense') all'art. 21 ('Restituzione dei contributi') dispone: 'Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 10, nonche' degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di cui alla tabella E allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319. Sulle somme da rimborsare e' dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti';

che il diritto alla restituzione dei contributi previsto dalla specifica disposizione di legge costituisce, come riconosciuto dalla stessa difesa di parte convenuta, un particolare beneficio, eccezionalmente previsto dalla legge a favore dei soggetti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (vedasi anche, in motivazione, Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 439);

che e' incontroverso che il ricorrente, in base all'anzianita' contributiva maturata nel periodo di iscrizione alla Cassa, non ha maturato i requisiti assicurativi ai fini della concessione del trattamento pensionistico;

che il Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in data 28 febbraio 2003, approvava una prima delibera con la quale era soppresso tale diritto alla restituzione dei contributi versati, sostituito dalla prevista corresponsione di una pensione a carattere contributivo;

che tale prima delibera del 23 febbraio 2003 costituiva oggetto di Osservazioni da parte del Ministero del Lavoro, con contestuale richiesta di una serie di modifiche ed emendamenti (con la succitata determinazione del 24 giugno 2004), che sarebbero stati recepiti dal medesimo Comitato dei Delegati della Cassa con la successiva delibera del 23 luglio 2004, oggetto di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti (vedasi docc. 1 e 2 parte convenuta);

che, in base alla predetta delibera del 23 luglio 2004, il nuovo testo dell'art. 4 del Regolamento Generale della Cassa (in chiaro contrasto con il disposto dell'art. 21 della legge n. 576/1980 in precedenza richiamato), con decorrenza dal 1° dicembre 2004, recita: 'Art. 4 (Restituzione dei contributi e pensione contributiva).

  1. Tutti i contributi versati legittimamente alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense non sono restituibili all'iscritto o ai suoi aventi causa, ad eccezione di quelli relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 22 ultimo comma, legge n. 576/80.

  2. Gli iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di eta' e maturato piu' di cinque anni ma meno di trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e che non si siano avvalsi dell'istituto della ricongiunzione ovvero della totalizzazione, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione calcolata con il criterio contributivo, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianita' o maturare prestazioni di tipo retributivo';

che, con riferimento alla disposta irripetibilita' dei contributi versati e non utilizzabili ai fini del trattamento pensionistico, la modifica introdotta dall'organo della Cassa si configura illegittima, in quanto esorbitante dai poteri attribuiti all'autonomia dell'ente da fonti normative di rango primario e contrastante con il diritto espressamente riconosciuto all'interessato che ne avanzi richiesta ai sensi dell'art. 21 della legge n. 576/1980, tale essendo il ricorrente, per quanto si evince dalla corrispondenza dimessa in causa;

che, in particolare, l'autonomia relativa alla gestione economica e finanziaria degli enti previdenziali privatizzati, attribuita dal d.lgs. n. 509/1994, non sembra consentire ai medesimi enti di disciplinare in modo autonomo il sistema della contribuzione, atteso che l'art. 3, comma 4 dello stesso d.lgs. dispone espressamente, al contrario che all'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'ente privatizzato, continuera' ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti mentre il comma 2 dello stesso articolo si limita ad attribuire ai Ministeri vigilanti (individuati, ai sensi del comma 1, nel Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel Ministero del Tesoro, nonche' dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ratione materiae e quindi, nel caso in questione, in relazione alla Cassa convenuta, nel Ministero della giustizia) il potere di approvare lo statuto ed i regolamenti, nonche' le relative integrazioni o modificazioni (lett. a) e delibere in materia di contributi e prestazioni' ma cio' soltanto all'espressa condizione che la relativa potesta' sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti' (lett. b), dovendosi ribadire, al riguardo, che alcuna previsione normativa risulta aver conferito alla Cassa il potere di incidere o modificare le condizioni del diritto alla restituzione dei contributi previsto dall'art. 21 della legge n.

576/1980 in favore di coloro che siano cessati dall'iscrizione alla medesima Cassa senza aver maturato i requisiti...

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