Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali e' eletto dagli iscritti alla Cassa stessa.
L'elezione ha luogo con suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti nell'ambito di collegi elettorali comprendenti non meno di mille iscritti e non piu' di seimila, delimitati con il regolamento di esecuzione della presente legge, che sara' emanato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, sentiti il Consiglio nazionale forense ed il consiglio di amministrazione della Cassa.
I collegi elettorali possono comprendere uno o piu' distretti di corte d'appello. Ad essi e' assegnato un numero di delegati pari ad uno ogni mille iscritti alla Cassa o frazione superiore a trecento.
Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei delegati attribuiti al collegio e concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Nei collegi elettorali composti dalla aggregazione di piu' distretti di corte d'appello ed ai quali non e' assegnato un unico delegato le liste debbono essere rappresentative dei vari distretti.
L'espressione del voto avviene presso sezioni elettorali costituite in ogni sede di tribunale. Puo' essere consentito il voto per corrispondenza.
Il regolamento prevede le modalita' per la convocazione delle assemblee e la proclamazione degli eletti.
Le prime elezioni con il metodo previsto dalla presente legge dovranno aver luogo entro il 31 dicembre 1976.