LEGGE 22 luglio 1975, n. 319 - Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense

Coming into Force14 Agosto 1975
Enactment Date22 Luglio 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/07/30/075U0319/CONSOLIDATED/19920220
Published date30 Luglio 1975
Official Gazette PublicationGU n.201 del 30-07-1975
Titolo I DELL'ELEZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali e' eletto dagli iscritti alla Cassa stessa.

L'elezione ha luogo con suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti nell'ambito di collegi elettorali comprendenti non meno di mille iscritti e non piu' di seimila, delimitati con il regolamento di esecuzione della presente legge, che sara' emanato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, sentiti il Consiglio nazionale forense ed il consiglio di amministrazione della Cassa.

I collegi elettorali possono comprendere uno o piu' distretti di corte d'appello. Ad essi e' assegnato un numero di delegati pari ad uno ogni mille iscritti alla Cassa o frazione superiore a trecento.

Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei delegati attribuiti al collegio e concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Nei collegi elettorali composti dalla aggregazione di piu' distretti di corte d'appello ed ai quali non e' assegnato un unico delegato le liste debbono essere rappresentative dei vari distretti.

L'espressione del voto avviene presso sezioni elettorali costituite in ogni sede di tribunale. Puo' essere consentito il voto per corrispondenza.

Il regolamento prevede le modalita' per la convocazione delle assemblee e la proclamazione degli eletti.

Le prime elezioni con il metodo previsto dalla presente legge dovranno aver luogo entro il 31 dicembre 1976.

Titolo II DELLA CONTINUITA' DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE
Art 2.

Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determinera', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuita'.

Tali criteri saranno determinati tenendo presente l'entita' e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento.

In ogni caso l'attivita' professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorche' l'incompatibilita' non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attivita' medesima e' stata svolta.

Il comitato dei delegati puo' esonerare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuita' dell'esercizio della libera professione per il triennio iniziale di appartenenza agli albi.

Sono esonerati dalla prova del requisito della continuita' dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale.

Art 3.

La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei delegati, provvede immediatamente, sentiti gli ordini competenti, alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio della professione nell'ultimo decennio, e, successivamente, a revisioni quinquennali, sospendendo dall'iscrizione, per il periodo corrispondente di anni, coloro che non provino di aver svolto la libera professione con carattere di continuita'.

Gli iscritti sospesi sono tenuti a versare i contributi personali annui, salvo che non chiedano la cancellazione dalla Cassa.

Art 3.

((La giunta esecutiva della cassa,sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati,puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio,rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i quali,entro il medesimo termine,detta continuita' non risulti dimostrata.

Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci)).

Titolo III DELLE PENSIONI DI INVALIDITA'
Art 4.

In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacita' all'esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidita', nei diversi importi fissati dalla tabella F, allegata alla presente legge, in relazione alla cancellazione o alla conservazione della iscrizione agli albi professionali, purche' tale invalidita' si verifichi dopo dieci anni di iscrizione alla Cassa e qualora l'iscritto non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni.

Gli organi della Cassa controllano ogni tre anni, per le pensioni che le commissioni mediche abbiano dichiarato di ritenere revisionabili, la persistenza dell'incapacita' di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermano o revocano la concessione della pensione anzidetta. La concessione si intende definitiva quando l'incapacita' e' stata confermata per la terza volta.

L'avvocato o procuratore, cui venga revocata la pensione di invalidita', qualora si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge puo' reiscriversi alla Cassa. In questa ipotesi il periodo di iscrizione precedente alla pensione e' considerato utile agli effetti della anzianita' di iscrizione, ma non e' computato il periodo di godimento della pensione. Le rate di pensione gia' percepite non sono soggette a rimborso.

I criteri e le modalita' per l'accertamento delle infermita', ai fini della concessione della pensione di invalidita', sono determinati dal comitato dei delegati.

Art 4.

In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacita' all'esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidita', nei diversi importi fissati dalla tabella F, allegata alla presente legge, in relazione alla cancellazione o alla conservazione della iscrizione agli albi professionali, purche' tale invalidita' si verifichi dopo dieci anni di iscrizione alla Cassa e qualora l'iscritto non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni.

Gli organi della Cassa controllano ogni tre anni, per le pensioni che le commissioni mediche abbiano dichiarato di ritenere revisionabili, la persistenza dell'incapacita' di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermano o revocano la concessione della pensione anzidetta. La concessione si intende definitiva quando l'incapacita' e' stata confermata per la terza volta.

L'avvocato o procuratore, cui venga revocata la pensione di invalidita', qualora si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge puo' reiscriversi alla Cassa. In questa ipotesi il periodo di iscrizione precedente alla pensione e' considerato utile agli effetti della anzianita' di iscrizione, ma non e' computato il periodo di godimento della pensione. Le rate di pensione gia' percepite non sono soggette a rimborso.

I criteri e le modalita' per l'accertamento delle infermita', ai fini della concessione della pensione di invalidita', sono determinati dal comitato dei delegati.1a

Art 5.

In caso di infortunio, la pensione prevista dall'articolo precedente non e' concessa o, se e' stata concessa, e' revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed e' proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore.

Agli effetti del comma precedente non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni stipulata a favore dell'avvocato o del procuratore.

In caso di invalidita' dovuta ad infortunio la...

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