DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2009, n. 13 - Regolamento regionale recante «Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4 comma 1 lettera j) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29-11857 del 28 luglio 2009.

Emana:

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: 'Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, comma 1, lettera j) della regionale 17 gennaio 2008, n. 2)'.

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione 1. II presente regolamento disciplina l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna, ivi compresa l'apposizione di vincoli e limiti d'uso dei beni e delle aree, nonche' la regolamentazione per il rilascio delle concessioni e la determinazione degli importi relativi all'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua ed a terra negli ambiti territoriali definiti dalla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), con particolare riguardo ai beni appartenenti al demanio idrico classificati all'art. 6 della legge regionale 2/2008.

  1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli utilizzi dei beni del demanio fluviale nelle tratte classificate come vie di navigazione che non siano riconducibili alle esigenze della navigazione e per i quali e' applicabile la disciplina di cui al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio dl concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni).

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a) demanio della navigazione interna: l'ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all'esercizio della navigazione interna e ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale dell'area;

    b) bene demaniale: area appartenente al demanio della navigazione interna;

    c) autorita' demaniale: ente preposto alla amministrazione del demanio, si per quanto concerne i beni che gli usi e le attivita' che possono interessare il demanio (bene e suo uso sono strettamente connessi). A seconda della singola funzione l'ente puo' essere il comune, la gestione associata la Regione, lo Stato;

    d) soggetto istante: il soggetto che chiede di occupare beni del demanio, per un determinato uso, per lo svolgimento di una determinata attivita';

    e) beneficiario del bene demaniale o concessionario: il soggetto, persona fisica a o giuridica, che occupa e utilizza un bene demaniale in base ad un titolo che ne permette il possesso e l'uso;

    f) soggetto abusivo: il soggetto, persona fisica o giuridica, che occupa un bene demaniale in assenza di un idoneo titolo o utilizza il bene in maniera impropria;

    g) titolo: l'atto che abilita il possesso e l'utilizzo di un bene demaniale e che a seconda dei casi puo' essere una autorizzazione o una concessione;

    h) autorizzazione demaniale temporanea: l'atto che abilita il possesso e l'utilizzo di un bene demaniale per un periodo molto breve, inferiore ad un anno, e l'occupazione non comporta l'alterazione dello stato dei luoghi;

    i) concessione demaniale ordinaria: l'atto che abilita il possesso e l'utilizzo di un bene demaniale per un periodo superiore ad un anno e l'occupazione non prevede l'alterazione dello stato dei luoghi, ne' la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non e' soggetta al permesso di costruire di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); riguarda beni che con l'affidamento conservano lo stesso livello di demanialita' esistente, ove sono ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

    l) concessione demaniale migliorativa: l'atto che abilita il possesso o l'utilizzo di un bene demaniale per un periodo superiore ad un anno e l'occupazione prevede anche soltanto una delle seguenti caratteristiche:

    1) alterazione dei luoghi;

    2) trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;

    3) subordinazione al permesso di costruire di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 680/2001;

    m) canone annuo: l'importo da versare annualmente all'autorita' demaniale per l'occupazione del bene demaniale;

    n) deposito cauzionale: l'importo da versare al momento del rilascio della concessione posto a garanzia della corretta occupazione del bene demaniale;

    o) unita' di navigazione: qualsiasi mezzo atto a navigare quali imbarcazioni, natanti, ecc.

    Art. 3

    Principi di gestione 1. Il demanio della navigazione interna, come definito all'art. 2 e nel rispetto dei principi dell'ordinamento civile stabilito dalla legislazione statale, comprende tutte le aree di acqua e di terra e gli immobili funzionali ad un'utilizzazione dei laghi e dei fiumi di interesse pubblico e collettivo; i beni demaniali in specie rivestono carattere di pubblica utilita'.

  2. Ai fini di garantire l'uso pubblico sopra descritto sono riconducibili all'esercizio della demanialita' anche:

    a) tutte le aree che risultino funzionali all'accesso o al transito di beni demaniali sopra descritti;

    b) tutte le aree private ricoperte dall'acqua nelle aree appartenenti al demanio idrico della navigazione interna piemontese lungo le sponde, come riportato negli artt. 823, 943 e 822 del codice civile.

  3. Sono sottoposte alla disciplina demaniale tutte le aree appartenenti allo Stato comprese nella fascia di 60 metri dalla linea di piena ordinaria definita dall'autorita' competente, in quanto attribuibili al demanio pubblico e non al patrimonio disponibile.

  4. Gli usi delle aree del demanio della navigazione interna devono essere compatibili con l'ambiente naturale ed edificato esistente, devono garantire la sicurezza idraulica, la navigabilita' e la costituzione di riserve idriche. Le zone demaniali sono utilizzate per soddisfare:

    a) i bisogni di interesse pubblico primari quali quelli ambientali, di sicurezza idraulica, di navigazione e di tutela del paesaggio;

    b) i bisogni secondari quali quelli turistici, ricreativi, sportivi e commerciali.

  5. La destinazione delle aree demaniali deve essere conforme alla condizione giuridica del demanio pubblico previsti dall'art. 823 del codice civile.

  6. Le finalita' demaniali possono essere conseguite anche mediante il rilascio in concessione di beni a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, valorizzando l'autonoma iniziativa dei privati.

  7. Pur conservando come obiettivo l'usufruibilita' da parte della collettivita' delle aree del demanio della navigazione e conservando pienamente le caratteristiche demaniali, qualora per ragioni economiche e di conservazione i beni demaniali non possano essere gestiti da parte della Pubblica amministrazione, gli stessi possono essere concessi ad un uso esclusivo a persona fisica o giuridica privata. In tal caso, ove la situazione morfologica del terreno lo permetta, deve essere mantenuta un'area che consenta il totale libero accesso alle acque e alle pertinenze e il concessionario non puo' comunque mai impedire l'accesso pubblico alla battigia.

  8. Il rilascio delle concessioni e l'individuazione dei beni demaniali e dei diritti riconducibili ai beni demaniali avviene in conformita' ai seguenti criteri:

    a) tutti i fabbricati o manufatti presenti sull'area ascrivibile al demanio appartengono alla Stato ad eccezione dei beni ascrivibili al demanio della Regione ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario);

    b) la presenza di porte o aperture che permettono accesso esclusivo di proprieta' private sul bene demaniale in assenza di concessione dell'area costituisce presupposto di servitu' di passaggio sopra il fondo privato a favore dell'area demaniale;

    c) l'onere della prova sull'inesistenza dei diritti di cui sopra a favore del patrimonio demaniale in capo al privato.

  9. Un utilizzo improprio dei beni in concessione implica l'immediata decadenza della concessione, la restituzione del bene, il risarcimento per i danni provocati e per il ripristino dei luoghi, nonche' le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa.

  10. Qualora l'autorita' demaniale riscontri un utilizzo dei beni demaniali senza titolo provvede immediatamente alle azioni necessarie per la restituzione dei beni chiedendo il pagamento dei danni provocati; il soggetto abusivo e' inoltre sottoposto alle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa.

  11. Le occupazioni a l'utilizzo di diritti su beni del demanio, anche quelle dove il canone definibile unitariamente in maniera tabellare con parametri diversi dal metro quadro, sono ricondotte alle superfici che graficamente i beni occupano a utilizzano o che sono collegati al diritto.

  12. I soggetti preposti al controllo, al pronto intervento e alla vigilanza sui laghi e sui fiumi non sono assoggettati al pagamento dei canoni qualora usufruiscano dei beni demaniali per i propri fini istituzionali, funzionali alla sicurezza, alla salvaguardia dell'utilizzo e della conservazione degli stessi beni demaniali presenti sul territorio.

  13. Le amministrazioni pubbliche e i soggetti portatori di interessi pubblici che svolgono attivita' di formazione, ricerca e promozione volta alla valorizzazione dei laghi e fiumi non sono assoggettati al pagamento dei canoni, per la parte effettivamente utilizzata a tale scopo, qualora il servizio sia aperto a tutti e svolto gratuitamente.

  14. Il gestore del servizio pubblico di linea, nel rispetto dell'art. 8, comma 9 della legge regionale n. 2/2008, in...

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