DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2009, n. 11 - Regolamento regionale recante «Disciplina dell'attivita' di locazione e noleggio di natanti da diporto (legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, art. 17)».

LA PRESIDENTE DELLA GUINTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-11856 del 28 luglio 2009;

Emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recane: 'Disciplina dell'attivita' di locazione e noleggio di natanti da diporto (legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, art. 17)'.

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), disciplina l'attivita' di locazione e noleggio di natanti da diporto sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi.

  1. I comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza in materia di locazione e noleggio in conformita' alle norme contenute nel presente regolamento.

    Art. 2

    Definizioni 1. Per locazione di natanti da diporto si intende il contratto con cui una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a cedere il godimento dell'unita da diporto per un periodo di tempo determinato.

  2. Con l'unita' da diporto locata il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilita' ed i rischi.

  3. Per noleggio di natanti da diporto si intende il contratto con cui una delle parti (noleggiante) in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte (noleggiatore) l'unita' da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto.

  4. Il natante noleggiato rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'eventuale equipaggio.

    Art. 3

    Disposizioni generali 1. L'attivita' di locazione e noleggio di natanti da diparto non necessita di specifiche autorizzazioni.

  5. Per l'esercizio dell'attivita' si richiede l'iscrizione dell'unita' da diporto da adibire a noleggio e locazione in apposito registro tenuto dal comune avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.

  6. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di locazione e noleggio le imprese possono utilizzare soltanto i natanti iscritti nei registri.

    Art. 4

    Registro di iscrizione unita' di diporto adibite a locazione e noleggio 1. E' istituito, presso i comuni interessati, il registro per l'iscrizione dei natanti da diporto da adibire all'esercizio della locazione e del noleggio con finalita' turistiche e per gli usi di carattere locale, denominato 'Registro Unita' da Diporto adibite a Locazione e Noleggio'.

  7. Il Registro Unita' da Diporto adibite a Legazione e Noleggio.

    conforme a quanto previsto nell'Allegato A, riporta le seguenti informazioni:

    1. la data di iscrizione nel registro;

    2. la sigla identificativa assegnata;

    3. gli estremi dell'impresa che effettua l'attivita' di locazione e noleggio;

    4. le caratteristiche dell'unita', il luogo di svolgimento dell'attivita', i periodi di validita' delle eventuali visite tecniche alle quali e' stata sottoposta l'unita' e gli eventi straordinari occorsi all'unita'.

    Art. 5

    Iscrizione nel registro 1. Le imprese che esercitano l'attivita' di locazione e noleggio di natanti da diporto, iscritte presso la competente Camera di Commercio Industria, Artigianato Agricoltura, registrano i propri mezzi nautici nel registro di cui all'art. 4, presentando specifica comunicazione di inizio o svolgimento dell'attivita' mediante modello conforme all'Allegato B.

  8. Alla comunicazione e' allegata, in duplice copia, una dichiarazione, secondo il modello di cui all'Allegato C, attestante:

    1. alle generalita' della ditta o societa';

    2. i requisiti allo svolgimento dell'attivita' nonche' le caratteristiche di ciascuna unita' di navigazione adibita a locazione e noleggio (tipo natante, costruttore, potenza massima di esercizio del motore ad esso applicabile, motore installato e relativa potenza, dimensioni dell'unita, numero massimo persone trasportabili);

    3. il luogo di stazionamento ai fini dell'esercizio dell'attivita';

    4. gli estremi della polizza assicurativa;

    5. la fotografia a colori del natante...

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