N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 febbraio 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Liguria, in persona del suo Presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita costituzionale dell'art. 1, comma 6, degli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 28 della legge della Regione Liguria n.

63 del 28 dicembre 2009, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 30 dicembre 2009, n. 24, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 2010.

F a t t o In data 30 dicembre 2009 e' stata pubblicata, sul n. 24 del Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, la legge regionale n. 63 del 28 dicembre 2009, con la quale sono state poste 'Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2010'.

Con tale complesso di disposizioni la Regione ha inteso 'rendere piu' efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi programmatici di natura economico-finanziaria' (cosi' la relazione di maggioranza al Consiglio regionale).

Tuttavia, talune delle richiamate disposizioni, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; se ne deve pertanto procedere all'impugnazione con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di D i r i t t o 1.1. - L'art. 1 della legge regionale Liguria n. 63/2009, nel porre 'Disposizioni in materia di attivita' contrattuali regionali', introduce modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5.

Ai fini che qui in particolare interessano, con il comma 6, dopo l'art. 27 della menzionata Legge regionale n. 5/2008, viene inserito l'art. 27-bis - Finanza di progetto -, che testualmente dispone che:

'1. La Regione promuove il concorso di capitali privati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia. 2. Per le opere di cui al comma 1, i soggetti che intendano promuovere interventi realizzabili con capitale privato, quand'anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio di pre-fattibilita' finalizzato ad illustrare le linee generali dell'intervento proposto, senza alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell'intervento proposto.

  1. Qualora l'Amministrazione ritenga di pubblico interesse l'intervento di cui al comma 2, ha facolta' di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando di conseguenza gli atti di programmazione. 4. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento linee guida in tema di finanza di progetto relativamente ad opere di interesse dell'Amministrazione regionale'.

    Le norme ora richiamate incidono illegittimamente nelle competenze statali e devono essere dichiarate incostituzionali nelle parti che di seguito vengono precisati.

    1.2 - La legge regionale n. 5/2008, modificata dalla norma in discorso in parte qua, e' volta a disciplinare le attivita' contrattuali regionali in conformita' a quanto previsto dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Tale normazione statale, richiamata dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 5/2008 quale disciplina integrativa delle disposizioni regionali, costituisce norma interposta recante disposizioni vincolanti per la Regione nelle materie di competenza esclusiva statale, e contiene inoltre i principi fondamentali che vincolano la potesta' normativa concorrente delle Regioni. Cosi' dispone l'art. 4 - Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome del d.l.gs., il quale in particolare precisa, al comma 3, che 'le Regioni, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attivita' di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilita' amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture'.

    1.3. - Come visto, i commi 2 e 3 dell'art. 27-bis prevedono la presentazione di uno studio di pre-fattibilita' per interventi realizzabili con capitale privato, non previsti negli strumenti di programmazione. Se l'amministrazione ritenga tale proposta di pubblico interesse, ha facolta' di ricercare mediante procedura di evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando di conseguenza gli atti di programmazione.

    Tali previsioni contrastano con gli artt. 4 e 153, del richiamato d.lgs. n. 163/2006, il quale ultimo disciplina espressamente la Finanza di progetto, e in special modo con il suo comma 19, a mente del quale 'i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche' i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilita', proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita' non presenti nella programmazione triennale di cui all'art. 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilita' ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, ne' alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni adottino gli studi di fattibilita', si...

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