Sentenza nº 59 da Constitutional Court (Italy), 18 Aprile 2024

RelatoreAngelo Buscema
Data di Resoluzione18 Aprile 2024
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 59 del 2024

SENTENZA N. 59

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con tre ordinanze dell’8 febbraio 2023, iscritte ai numeri 42, 43 e 44 del registro ordinanze 2023 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2023, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2024.

Visto l’atto di intervento della Procura generale della Corte dei conti;

udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 il Giudice relatore Angelo Buscema;

deliberato nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

Ritenuto in fatto

  1. – La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con tre distinte ordinanze iscritte ai numeri 42, 43 e 44 del registro ordinanze 2023, tutte relative a giudizi di conto di società partecipate dalla Regione (le prime due aventi ad oggetto i conti degli agenti contabili di Fincalabra spa e l’ultima di Ferrovie della Calabria srl), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 103, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), il quale prevede che «[i] soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee [delle società partecipate dalla Regione] quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle [stesse] società sono, a tutti gli effetti, agenti contabili», che devono «rendere annualmente il conto» e che «sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti».

    Secondo il rimettente la disposizione censurata, infatti, porrebbe l’obbligo di rendere il conto delle partecipazioni sociali in capo agli amministratori e ai sindaci della società partecipata, mentre tale responsabilità andrebbe posta in capo agli uffici regionali, perché la Regione Calabria, in qualità di proprietaria delle suddette partecipazioni, avrebbe la giuridica e concreta possibilità, esercitando i diritti del socio, di evitare che questi beni perdano di valore.

    Con riferimento alle prime due ordinanze, la sezione regionale della Corte dei conti rimettente riferisce di dover decidere su alcuni giudizi di conto presentati dai convenuti – in qualità di componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale – in merito alle azioni di Fincalabra spa (società partecipata dalla Regione Calabria), attinenti all’esercizio 2015 (ordinanza iscritta al n. 43 del r.o. 2023) e 2016 (ordinanza iscritta al n. 42 del r.o. 2023), tutti giudizi di simile tenore e relativi alla medesima gestione contabile.

    Quanto alla terza e ultima ordinanza (ordinanza iscritta al n. 44 del r.o. 2023), rileva il rimettente che il giudizio principale si riferisce al conto giudiziale attinente all’esercizio 2015 in merito alle partecipazioni sociali di Ferrovie della Calabria srl (società partecipata dalla Regione Calabria), presentato dal convenuto in qualità di amministratore unico della società.

    Afferma il giudice a quo che il magistrato istruttore ha rimesso al collegio «le valutazioni sulla regolarità o meno della gestione dell’agente contabile.

    Rappresenta il giudice rimettente che, nella concreta fattispecie, i conti erano stati presentati dagli agenti contabili individuati dalla legge impugnata (componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale), approvati e parificati dal Dipartimento regionale delle finanze; tali conti presentavano una riduzione del valore (formale e sostanziale) delle partecipazioni regionali, a seguito di una delibera delle assemblee dei soci che aveva disposto la riduzione del capitale sociale a copertura di maggiori perdite di esercizio.

    Oggetto del giudizio è il conto riferito alla gestione contabile del consegnatario delle partecipazioni della Regione Calabria in qualità di amministratore unico e che preliminarmente occorre accertare il soggetto obbligato a rendere il conto giudiziale, essendo privo di rilevanza giuridica un conto presentato da un soggetto su cui non incombano gli obblighi della gestione contabile di beni dell’amministrazione pubblica, e che quindi non sia responsabile con riguardo alle entrate non riversate e alle uscite prive di valido titolo (artt. 74 e 85 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» e artt. 45 e 54 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti»).

    Su tale questione il rimettente osserva che è pacificamente riconosciuto l’obbligo di rendere il conto delle partecipazioni di proprietà della Regione, in base alle norme generali di contabilità dello Stato (artt. 20, lettera c, 29, ultimo comma, e 32 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»), applicabili alle regioni ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 e degli artt. 3 e 6, comma 2, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti) nonché dell’art. 93, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e degli artt. 137 e 18, lettera a), del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

    Evidenzia, inoltre, il rimettente che le sezioni unite civili della Corte di cassazione, con ordinanza 27 marzo 2007, n. 7390, hanno precisato che tra i consegnatari «per debito di custodia» o «per debito di vigilanza» rientrano anche i consegnatari delle azioni, a prescindere da espressa previsione di legge o regolamento, in applicazione dell’art. 103 Cost. e che, nell’esame dei conti giudiziali, il sindacato della Corte dei conti «non è limitato alla custodia ed alla gestione dei titoli originari nella loro materialità, ma si estende alle variazioni del loro valore ed agli utili e ai dividendi distribuiti, dovendo il consegnatario risponderne ai sensi dell’art. 29, ultimo comma, del r.d. 23 maggio 1924, n. 827».

    Ciò non escluderebbe che oggetto del giudizio siano il conto e le operazioni effettuate dall’agente contabile sulla base delle direttive del socio, e non anche gli atti di esercizio dei poteri da parte dell’amministrazione (ex artt. 2350, 2351, 2408, 2409 del codice civile), dei quali risponderebbero i funzionari amministrativi nella diversa sede del giudizio di responsabilità.

    Il rimettente prosegue esponendo che la Regione Calabria, a seguito della richiamata pronuncia della Corte di cassazione, con la disposizione oggi censurata ha attribuito «a tutti gli effetti» la qualifica di «agenti contabili a materia» ai suoi delegati negli organi di amministrazione o nei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale, prevedendo che essi devono «adeguatamente supportare la Regione nell’esercizio dei diritti di azionista», «rendere annualmente il conto», così assoggettandoli alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia.

    Ricorda ancora il rimettente che, anche a seguito degli indirizzi di coordinamento organizzativo resi dalle sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei conti (allegati al parere delle medesime Sezioni riunite 3 giugno 2015, n. 2), si era ritenuto che il consegnatario delle azioni fosse non chi custodisce materialmente i titoli (ovvero, di norma, il tesoriere), bensì il soggetto responsabile della gestione delle azioni, e quindi – a seconda di quanto previsto dall’ordinamento interno dell’ente – il titolare dell’ufficio cui riferiscono i soggetti che partecipano all’assemblea esercitando i diritti del socio, oppure il sindaco (o un suo delegato) quando la partecipazione all’assemblea sia riservata a quest’ultimo (o a un soggetto da lui delegato).

    La questione di legittimità costituzionale della disposizione...

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