DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 2024, n. 13 - Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

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Titolo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
Capo I Disposizioni in materia di procedimento accertativo
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

Visto l'articolo 17 della predetta legge n. 111 del 2023, recante i principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, e, in particolare, il comma 1, lettere a), b), c), d), e) f), g), numero 2), e h), numero 2);

Visti, inoltre, gli articoli 2, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 3, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 111 del 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2023;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 20 dicembre 2023;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta dell'11 gennaio 2024;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione

  1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 1:

      1) il comma 1, e' sostituito dal seguente:

      1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possono essere definiti con adesione del contribuente.

      ;

      2) nel comma 2, le parole: «e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale,» sono soppresse;

      3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

      2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione e' in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.

      ;

    2. all'articolo 5:

      1) al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:»;

      2) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).»;

    3. l'articolo 5-ter e' abrogato;

    4. dopo l'articolo 5-ter e' inserito il seguente:

      5-quater (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4:

      a) senza condizioni;

      b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.

      2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto.

      3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'organo che ha redatto il verbale puo' correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

      4. I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.

      5. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3 da parte dell'organo che ha redatto il verbale.

      6. In presenza dell'adesione di cui al comma 1, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell'articolo 2, comma 5, e nell'articolo 3, comma 3, e' ridotta alla meta' e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.

      7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 6, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

      ;

    5. all'articolo 6:

      1) al comma 1, le parole: «in carta libera» sono soppresse;

      2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

      2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, puo' formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 5 comma 1.L'istanza di adesione e' proposta entro il termine di presentazione del ricorso.

      2-bis. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente puo' formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente puo' presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria e' sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni.

      2-ter. E' fatta sempre salva la possibilita' per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

      2-quater. Il contribuente che si e' avvalso della facolta' di cui al comma 2-bis, primo periodo, non puo' presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.

      ;

      3) al comma 3, dopo le parole: «presentazione dell'istanza del contribuente» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodo»;

      4) al comma 4, le parole: «di cui al comma 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;

    6. all'articolo 7, dopo il comma 1-ter...

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