Ordinanza nº 258 da Constitutional Court (Italy), 30 Luglio 2009

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione30 Luglio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 258

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con ordinanza del 12 febbraio 2004, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma con quattro ordinanze del 23 marzo 2006, dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti con ordinanza del 30 ottobre 2006, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma con ordinanza del 9 novembre 2006, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con due ordinanze del 24 settembre 2007, ordinanze rispettivamente iscritte al n. 521 del registro ordinanze 2004, ai nn. da 180 a 183, 362 e 498 del registro ordinanze 2007 ed ai nn. 36 e 37 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2004, nn. 14, 20 e 26, prima serie speciale, dell’anno 2007 e n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visti l’atto di costituzione di Francesco Paolucci ed altro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2009 e nella camera di consiglio dell’8 luglio 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi l’avvocato Vittorio Paolucci per Francesco Paolucci ed altro e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio, promosso da una società per azioni avverso il provvedimento di diniego dell’Agenzia delle entrate, in relazione all’istanza di rimborso dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche (Irpeg), per la quota indeducibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), la Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato, con riferimento all’art. 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nella parte in cui vieta la deducibilità dell’Irap dalle imposte sui redditi (r.o. n. 521 del 2004);

che, in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, la Commissione osserva che essa condiziona direttamente ed inequivocabilmente la domanda di restituzione dell’Irpeg formulata dalla società ricorrente;

che, per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione, la Commissione ritiene che, con riferimento al reddito di impresa, l’esclusione della deducibilità dell’Irap (che per l’imprenditore rappresenta un fattore economico di spesa) dal reddito assoggettato alle imposte sui redditi determina l’imposizione non su un reddito netto, il quale è e deve essere l’indice di capacità contributiva che giustifica l’imposizione erariale, ma su un reddito lordo e, quindi, può verificarsi che imprese la cui gestione sia in perdita paghino ugualmente Irpef ed Irpeg come se avessero prodotto un reddito, mentre altre imprese con gestione in utile vengano assoggettate ad imposta con prelievo pari o superiore all’utile stesso, con conseguente violazione dell’art. 53 Cost.;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione;

che, secondo la difesa statale, l’inammissibilità discende dalla insufficiente descrizione della fattispecie da parte del giudice rimettente, perché la censura è basata su una «situazione-limite» di imprese in perdita o assoggettate a Irap di importo pari o superiore all’utile, non corrispondente alla situazione dell’impresa ricorrente, e perché dall’ordinanza non risulta chiaro se gli importi Irap chiesti dalla società ricorrente in rimborso siano versamenti in acconto o solo accantonamenti;

che, prosegue l’Avvocatura generale dello Stato, nel merito la questione è palesemente infondata, perché la non deducibilità dalle imposte personali dipende dalla natura di imposta reale dell’Irap e dal fatto che essa è stata istituita «anche per raggiungere capacità contributiva che, altrimenti sfuggirebbe alla imposizione “personale” o da questa sarebbe solo marginalmente lambita; la Irap ha in sostanza...

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