Ordinanza nº 155 da Constitutional Court (Italy), 19 Maggio 2009
Relatore | Luigi Mazzella |
Data di Resoluzione | 19 Maggio 2009 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 155
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 186 del codice del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di P.P. con ordinanza del 9 giugno 2006, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che con ordinanza del 9 giugno 2006, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) - come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada);
che, riferisce il rimettente, P.P. è stato citato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, emesso per il reato di cui all’art. 186, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, accertato in data 31 gennaio 2004 e ascrittogli per avere circolato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche;
che, secondo il giudice a quo, la norma censurata, stabilendo al primo comma la competenza del Tribunale, con conseguente preclusione all’accesso all’oblazione (gli artt. 162 e 162-bis del codice penale prevedono la possibilità di oblazionare le sole contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda, ovvero con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda), determina...
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