Sentenza nº 38 da Constitutional Court (Italy), 13 Febbraio 2009

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione13 Febbraio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 38

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria FLICK Presidente

- Francesco AMIRANTE Giudice

- Ugo DE SIERVO ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 «Diritto allo studio»), promosso con ordinanza del 10 marzo 2008 dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna nel giudizio vertente tra il Comitato Bolognese “Scuola e Costituzione” ed altri e la Regione Emilia-Romagna, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visti gli atti di costituzione del Comitato Bolognese “Scuola e Costituzione”, della Chiesa Evangelica Metodista di Bologna, della Comunità Ebraica di Bologna e della Regione Emilia-Romagna, nonché l’atto di intervento della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM);

udito nell’udienza pubblica del 13 gennaio 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Federico Sorrentino e Massimo Luciani per il Comitato Bolognese “Scuola e Costituzione” ed altri, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Mauro Giovannelli, Giuseppe Totaro e Franco Gaetano Scoca per la Federazione Italiana Scuole Materne (FISM).

Ritenuto in fatto

  1. — Con ordinanza del 10 marzo 2008, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 «Diritto allo studio»), per violazione dell’art. 33, primo, secondo e terzo comma, e dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, nel testo anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

  2. — Il giudizio a quo è stato promosso dal Comitato Bolognese “Scuola e Costituzione”, dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di Bologna, dalla Comunità Ebraica di Bologna e dalla Chiesa Evangelista Metodista di Bologna ed ha ad oggetto l’impugnazione della delibera del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna n. 97 del 28 settembre 1995, recante l’approvazione dei criteri per l’assegnazione dei contributi ai Comuni per l’anno 1995 per l’attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno delle scuole dell’infanzia private senza fini di lucro o gestite da I.P.A.B., nonché degli atti connessi e presupposti.

    Nel ricorso introduttivo di tale giudizio risultavano prospettati cinque motivi di impugnazione.

    Con il primo motivo era dedotto il vizio di violazione della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 (Diritto allo studio e qualificazione del sistema integrato pubblico-privato delle scuole dell’infanzia), come modificata dalla legge regionale n. 52 del 1995.

    Con il secondo motivo si denunciava la contrarietà del Protocollo d’intesa – previsto dalla deliberazione impugnata – che sarebbe dovuto intercorrere tra la Regione e la Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), sia alla suddetta legge regionale, sia ad alcune disposizioni costituzionali (artt. 3, 33, primo e terzo comma, e 128 Cost.).

    Con il terzo motivo si prospettava l’illegittimità derivata dell’atto impugnato in ragione dell’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 52 del 1995 in riferimento agli artt. 3 e 128 Cost.

    Infine, con il quarto e il quinto motivo si censurava il medesimo atto in ragione dell’illegittimità costituzionale della citata legge regionale per violazione degli artt. 33 e 117, primo comma, Cost.

  3. — Il TAR, con “sentenza parziale” n. 191 del 1997 (avverso la quale la Regione Emilia-Romagna proponeva appello al Consiglio di Stato), accoglieva, in parte, l’impugnativa proposta, ritenendo fondato il primo motivo – salvo che per le determinazioni, contenute negli atti impugnati, relative alla FISM, per cui detto motivo era dichiarato inammissibile per difetto di contraddittorio – e, in parte, la dichiarava inammissibile con riguardo al secondo e al terzo motivo (attesa, anche per essi, la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della FISM).

    Contestualmente, con separata ordinanza, in relazione al quarto ed al quinto motivo di impugnazione, il TAR rimetteva a questa Corte la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 52 del 1995, in riferimento agli artt. 33, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost.

  4. — Questa Corte, con ordinanza n. 67 del 1998, dichiarava la manifesta inammissibilità della questione.

    Con una seconda ordinanza lo stesso TAR rimetteva nuovamente alla Corte la questione di legittimità costituzionale della citata legge regionale, ancora per contrasto con gli artt. 33, primo, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost.

    La Corte, con ordinanza n. 346 del 2001, dichiarava la manifesta inammissibilità anche di tale questione.

  5. — Successivamente, con la decisione n. 880 del 14 febbraio 2002, il Consiglio di Stato, IV Sezione, pronunciando sull’appello della Regione avverso la citata sentenza parziale, accoglieva lo stesso e dichiarava inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di legittimazione ed interesse ad agire dei ricorrenti originari.

  6. — Il TAR ha ora nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima legge regionale in riferimento agli artt. 33, primo, secondo e terzo comma e 117, primo comma, Cost., nel testo anteriore alla novella introdotta dalla legge cost. n. 3 del 2001, ritenendo non ostative a tal fine le già intervenute ordinanze di manifesta inammissibilità.

    Ad avviso del remittente, l’intera legge regionale n. 52 del 1995 disciplinerebbe un ambito non rientrante nelle materie indicate dall’art. 117, primo comma, Cost., ma atterrebbe, invece, alla materia dell’istruzione, riservata allora (ad esclusione dell’istruzione artigiana e professionale) «allo Stato (…) dall’art. 33, secondo comma, Cost.».

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