n. 191 SENTENZA 24 giugno - 24 settembre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 60, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, nel procedimento vertente tra L.M. e il Ministero della difesa con ordinanza dell'11 novembre 2014, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza dell'11 novembre 2014 (r.o. n. 249 del 2014), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, nel corso di un giudizio per l'accertamento del diritto della ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di reversibilita', ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 60, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) e, «per connessione», dell'art. 60, primo comma, dello stesso decreto. Tali commi stabiliscono che «Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare» (terzo comma) e che «Alla madre vedova e' equiparata quella che, alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti» (primo comma). La connessione fra terzo e primo comma induce il rimettente a sollevare questioni di legittimita' costituzionale per la parte in cui il diritto della madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio - che viva separata dal di lui padre - a beneficiare del trattamento pensionistico di reversibilita' e' subordinato alla condizione della mancata corresponsione degli alimenti, a prescindere dalla valutazione della sua situazione reddituale complessiva ex art. 70, comma primo, del d.P.R. n. 915 del 1978. 1.1.- Il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto, di essere investito del ricorso, proposto nei confronti del Ministero della difesa, che aveva respinto l'istanza con la quale L.M., madre di un giovane deceduto durante il servizio militare, separatasi dal marito, padre dello stesso giovane, successivamente alla morte del figlio, aveva rivendicato il diritto a percepire la meta' della pensione privilegiata di reversibilita', gia' attribuita al padre del ragazzo, con riguardo al periodo dal 1° agosto 2000 al 31 ottobre 2002, rappresentando, tra l'altro, che nel 1999 il suo reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non risultava superiore al limite reddituale stabilito dall'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978, ai fini del conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici. In data posteriore al 4 ottobre 2000, la competente divisione del Ministero della difesa comunicava a L.M. di aver rigettato l'istanza, poiche', in base alla normativa vigente (legge 17 ottobre 1967, n. 974 recante «Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio» e d.P.R. n. 915 del 1978), titolare avente causa era da intendersi il padre del giovane deceduto. La posizione espressa dal Ministero della difesa si fondava sulla costatazione che, pur essendo L.M. "legalmente separata", ella percepiva dal coniuge separato, come da sentenza di separazione acquisita agli atti dell'ufficio, un assegno di mantenimento. Successivamente all'accoglimento di un ricorso per la modifica del provvedimento di separazione, previa rinuncia all'assegno di mantenimento, L.M. aveva inoltrato una nuova istanza al Ministero della difesa, al fine di ottenere la propria parte della menzionata pensione privilegiata di reversibilita', provvidenza che le era stata concessa a decorrere dal 10 novembre 2002. Nel giudizio pendente dinanzi alla Corte rimettente la difesa di L.M. aveva lamentato l'illegittimita' del diniego opposto dal Ministero della difesa alla prima delle domande presentate dalla propria assistita, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 60, terzo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978. L'inciso «ferme restando le altre condizioni», fa riferimento, tra le altre, alla condizione - prevista dal primo comma dello stesso art. 60 - che la madre del militare viva effettivamente separata dal marito «senza comunque riceverne gli alimenti». Tuttavia, all'epoca dell'istanza e dell'impugnato provvedimento di diniego, la richiedente riceveva dal marito non un assegno alimentare, ma un assegno di mantenimento. Qualora l'assegno alimentare fosse stato considerato comprensivo del mantenimento, l'art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978 avrebbe violato l'art. 3 Cost., introducendo un'irragionevole discriminazione. Il padre del militare morto per fatto bellico o a causa del servizio e separato (o divorziato) dalla moglie, avrebbe potuto vantare il diritto a percepire l'intera pensione di reversibilita' se, in presenza degli altri requisiti richiesti, fosse stato in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a un determinato importo. Sarebbe invece stato negato alla madre dello stesso militare, separata (o divorziata) dal marito, la meta' del medesimo trattamento pensionistico di reversibilita', qualora la stessa avesse percepito gli alimenti o il mantenimento, a prescindere dall'entita' degli stessi, ovvero dalla circostanza che, se aggiunti a altri eventuali redditi, superassero il limite reddituale previsto per il marito separato. Altra irragionevole discriminazione sarebbe riscontrabile tra la madre del militare morto per fatto bellico o a causa del servizio e separata dal marito che percepisca dallo stesso, a titolo di alimenti o di mantenimento, un reddito minimo - privata del diritto alla meta' della pensione di guerra, anche se con reddito inferiore al limite legale - e la vedova del militare morto per fatto bellico o a causa del servizio, che contrae nuove nozze. A quest'ultima, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1993, e' riconosciuto il diritto, che ha natura risarcitoria, all'intera pensione di guerra, a prescindere dal reddito del nuovo coniuge (art. 1 del d.P.R. n. 915 del 1978). La difesa di L.M. aveva chiesto, in via principale, l'accoglimento del ricorso e la declaratoria del diritto della ricorrente a percepire la meta' della pensione privilegiata di reversibilita' nel biennio 2000-2002. In via subordinata, la difesa aveva chiesto di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, nella parte in cui subordina il diritto della moglie separata a percepire il trattamento pensionistico di reversibilita' alla mancata corresponsione degli alimenti, a prescindere dalla valutazione della situazione reddituale complessiva della stessa ai sensi del citato art. 70, del medesimo decreto. 1.2.- Il giudice rimettente sviluppa alcune considerazioni in punto di diritto. 1.2.1.- Prima di prendere in esame la normativa censurata, rammenta che, a norma dell'art. 1, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose...

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