Sentenza nº 4734 da Council of State (Italy), 22 Settembre 2014

Data di Resoluzione22 Settembre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Riccardo Virgilio, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

per l'ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 05055/2012 - diniego piano di lottizzazione

sul ricorso numero di registro generale 2633 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giovanni Carella, Maria Carella, rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Lonero Baldassarra, Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Roberto Ciociola in Roma, viale delle Milizie, 2;

Visti il ricorso per ottemperanza, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Lemmo, per delega dell'Avv. Bavaro, e Ciociola, per delega degli Avvocati Farnelli e Lonero;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con il ricorso in esame, i signori Giovanni e Maria Carella chiedono che questo Consiglio di Stato voglia disporre per l'ottemperanza alla propria sentenza 21 settembre 2012 n. 5055, attesa l'inerzia del Comune di Bari.

    Con la sentenza citata, questo Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR per la Puglia, sez. III di Bari, ha annullato gli atti con i quali si era disposto il rigetto del piano di lottizzazione n. 130, da loro presentato nell'ambito del territorio del Comune di Bari, e ciò in quanto detti atti non erano stati adottati dal Consiglio comunale, unico organo competente in materia, ai sensi della legislazione all'epoca vigente.

    Dispone la sentenza:

    ? La competenza in ordine ai ?piani territoriali ed urbanistici? spetta al Consiglio comunale, organo competente sia all'adozione di tali strumenti (sia generali che attuativi: Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003 n. 300), sia in ordine ad eventuali atti di diniego dei predetti strumenti, ed in particolare ? per quel che interessa nella presente sede - di progetti (quali il piano di lottizzazione) provenienti da privati e pacificamente equiparati (in quanto sostitutivi/alternativi) agli atti redatti dalla P.A. di pianificazione urbanistica attuativa

    Un atto, quindi, che . . . costituisce diniego di approvazione di un piano di lottizzazione (in quanto conseguente all'arresto procedimentale effettuato ed all'ulteriore corso del procedimento subordinato all'adeguamento del piano a prescrizioni imposte), deve essere adottato dal Consiglio Comunale e non già da dirigenti dell'amministrazione (le cui competenze ? come previste dall'art. 107 d. lgs. n. 267/2000 ? non ricomprendono l'adozione di tali atti).

    Quanto esposto non comporta che gli uffici dell'amministrazione (e segnatamente i dirigenti degli enti locali) non possono indicare, per mezzo di atti endoprocedimentali, eventuali aspetti dei piani di lottizzazione che possono condurre al diniego di approvazione degli stessi, ovvero richiedere integrazioni documentali. Tuttavia, a fronte della volontà del privato di insistere per la conclusione del procedimento relativo al progetto così come presentato, i medesimi uffici, pur con le osservazioni di propria competenza, non possono che rimettere ogni decisione al Consiglio comunale, unico organo competente a deliberare con carattere di definitività in materia di pianificazione urbanistica?.

    I ricorrenti espongono che, nonostante invito da loro rivolto al Comune a dare esecuzione alla sentenza, rimettendo quindi ?la pratica edilizia all'esame del Consiglio Comunale?, l'amministrazione non ha prestato ottemperanza alla decisione, e, pertanto, chiedono che l'esecuzione voglia essere assicurata da questo Giudice.

  2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano la delibera 9 maggio 2013 n...

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