Sentenza nº 4303 da Council of State (Italy), 26 Agosto 2014

Data di Resoluzione26 Agosto 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Goffredo Zaccardi, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Michele Corradino, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del LAZIO ? Sede di ROMA- SEZIONE I BIS n. 02808/2012, resa tra le parti, concernente esito del giudizio di avanzamento al grado superiore per l'anno 2004

sul ricorso numero di registro generale 5398 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge,;

Pierfranco Fraccalvieri, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Righi, con domicilio eletto presso Roberto Righi in Roma, via G.Carducci, 4;

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pierfranco Fraccalvieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l? Avvocato dello Stato Fedeli e l? Avvocato Righi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall'odierno appellato Ten. Col. Fraccalvieri Pierfranco l'annullamento del giudizio di avanzamento per l'anno 2004 relativamente alla 1^ aliquota di valutazione dei Colonnelli dell'Arma dei Carabinieri, approvato con provvedimento del Ministro della Difesa, nella parte in cui questi, pur essendo stato giudicato idoneo all'avanzamento, per il punto di merito attribuitogli (27,60) era stato collocato al 62° posto della graduatoria di merito, risultando escluso dal numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni stabilite dalla legge per detto anno (gli ufficiali iscritti in quadro erano stati 18), di cui alla comunicazione 28 aprile 2004 del Ministero della Difesa nonché, di tutti i relativi della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri.

L'odierno appellato aveva denunciato la violazione di numerose disposizioni di legge (artt. 1 e 3 legge n. 241/1990; artt. 25 e 26 della legge n. 1137 del 1955; artt. 15 e 16 del D. L.vo n. 490/1997. Violazione art. 15 D. L.vo n. 298/2000; art. 45 della legge n. 224/1986; artt. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 bis, 12 e 13 del D.M. 2 novembre 1993, n. 571) ed il vizio di eccesso di potere (sia in senso assoluto che nella portata relativa) sotto vari profili sintomatici.

Ad avviso dell'odierno appellato l'illegittimità del gravato giudizio si stagliava evidente in quanto affetto dal vizio di eccesso di potere sia in senso assoluto -perché in contrasto con i propri precedenti di carriera- sia in senso relativo -vista la sussistenza di un criterio valutativo riduttivo e rigoroso utilizzato dalla Commissione di Avanzamento nei confronti dell'originario ricorrente e, di converso, concessivo nei confronti dei parigrado iscritti in quadro, in possesso di titoli inferiori ai suoi.

In particolare, quanto al vizio di eccesso di potere in senso relativo, l'appellato aveva proceduto al raffronto con i parigrado iscritti in quadro, evidenziando come, pur in presenza di migliori, o quanto meno equivalenti precedenti di carriera, allo stesso fosse stato riservato un restrittivo metro di valutazione, a fronte di quello utilizzato nei confronti dei colleghi, tali da consentire a questi ultimi la promozione al grado superiore.

Il primo giudice ha in primo luogo illustrato i criteri cui si sarebbe attenuto nel vaglio giudiziale delle doglianze dedotte, richiamando il quadro normativo applicabile e rammentando che trattavasi di valutazioni assistite da lata discrezionalità (non competendo al giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni espresse dalla Commissione di avanzamento per gli ufficiali delle Forze Armate, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio) e che la promozione a scelta era caratterizzata (non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma) da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi: da ciò discendeva che l'iscrizione nel quadro di avanzamento era determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli.

Ha poi preso in esame la posizione dell'odierno appellato, evidenziando che questi aveva conseguito la qualifica di Eccellente nel corso della sua carriera, dalla promozione da Sottotenente a Tenente, (quindi dal 16 settembre 1982), a differenza dei parigrado promossi, ad esclusione del Colonnello Boccaccio.

Ad avviso del primo giudice, anche per quanto concerneva le qualità intellettuali e culturali l'appellato poteva vantare una posizione preminente rispetto ai colleghi iscritti in quadro, che non giustificava il minore punteggio attribuitogli (egli era in possesso di una preparazione culturale e tecnico-professionale di assoluto livello).

Quanto a tale aspetto, il Tar ha posto in luce che l'appellato aveva a partecipato al processo selettivo del personale da ammettere al 2º Corso speciale di Stato Maggiore Interforze (ISSMI), classificandosi al 13º posto, (1º tra gli esclusi) ottenendo pregevoli risultati durante l'iter propedeutico ed evidenziando notevoli qualità complessive, che assumevano particolare rilevanza ai fini dell'avanzamento degli ufficiali, rilevando di converso che la C.S.A. non aveva considerato la migliore tendenza di carriera dell'appellato, il quale aveva svolto innumerevoli incarichi previsti per il grado superiore (ribadendo che la tendenza di carriera costituiva elemento rilevante ai fini della valutazione delle doti professionali dell'attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore).

Il primo giudice ha quindi, conclusivamente, accolto il mezzo di primo grado, alla stregua della conclusiva considerazione per cui la C.S.A. aveva operato usando criteri non omogenei, restrittivi nei confronti dell? appellato, e concessivi per i parigrado promossi, determinando un palese vizio della funzione che rendeva illegittimi i provvedimenti impugnati.

Avverso la sentenza n. 2808/2012 in epigrafe l? Amministrazione ha proposto un articolato appello evidenziando che la motivazione della impugnata decisione era apodittica e non teneva conto del brillante percorso di carriera degli Ufficiali meglio graduati:ciò consentiva di censurare per illegittimità il capo accoglitivo della censura di eccesso di potere in senso relativo.

Non sussistevano elementi che denotassero che gli altri Ufficiali meglio graduati vantassero progressione di carriera meno luminosa di quella di parte appellata.

Neppure, peraltro, sussisteva il vizio di eccesso di potere in senso assoluto.

La sentenza meritava pertanto di essere annullata

La parte appellata ha depositato articolati scritti difensivi chiedendo di respingere il ricorso perché infondato.

Ha fatto presente che l'appello dell'Amministrazione si fondava su risultanze documentali non prodotte dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado, e la cui valutazione era ormai preclusa ex art. 104 del cpa.

Nel merito ha evidenziato che la sentenza era immune da mende e meritava la conferma anche e soprattutto sotto il profilo del vizio di eccesso di potere in senso relativo ponendo in comparazione sinotticamente i precedenti di carriera ed i titoli propri con quelli dei controinteressati.

All'adunanza camerale del 31 luglio 2012 fissata per la delibazione della domanda cautelare di sospensione della esecutività della gravata decisione la Sezione, con la ordinanza n. 3057/2012 ha accolto il petitum cautelare ed ha sospeso la esecutività della gravata decisione alla stregua della considerazione per cui ? considerato che nella fattispecie sussistono profili che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, inducono alla previsione di un esito favorevole del ricorso in appello, con riferimento alla non evidente abnormità dei vizi rilevati dal TAR;rilevata altresì la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile a carico della posizione azionata dall'appellante,atteso che l'amministrazione dovrebbe rinnovare scrutini nonostante che gli stessi non appaiono inficiati dai vizi ipotizzati;?.

Parte appellata ha successivamente chiesto la revoca della detta ordinanza cautelare quanto resa senza che fosse stato trasmesso il fascicolo d'ufficio.

La Sezione, con la ordinanza n. 00201/2013 resa alla camera di consiglio del 22 gennaio 2013 si è pronunciata sul detto petitum ed ha respinto la detta richiesta di revoca alla stregua del seguente iter motivazionale: ?Rilevato che la istanza di revoca della suindicata ordinanza cautelare è stata proposta in quanto al momento della pronuncia della ordinanza n. 03057/2012 il materiale cognitivo non era completo, in quanto non risultava acquisito agli atti il fascicolo di primo grado;

rilevato che, allo stato, il materiale cognitivo è completo essendo stato acquisito agli atti il fascicolo di primo grado;

rilevato che sebbene sia auspicabile ? sempre ? la piena acquisizione del fascicolo documentale l'assenza del medesimo non può ex se essere causa di revoca delle ordinanze cautelari, specie laddove non vengano mosse contestazioni alla rispondenza delle prospettazioni contenute nell'atto di appello (sia pur ovviamente, con le evidenziazioni discendenti dalle funzionalizzazioni delle stesse alla tesi...

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