D.L. 28 marzo 2014, n. 47

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Arch. loc. e cond. 3/2014
Legislazione
e documentazione
I
D.L. 28 marzo 2014, n. 47. Misure urgenti per l’emergen-
za abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 73 del 28 marzo
2014), errata corrige in Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
81 del 7 aprile 2014.
1. (Finanziamento fondi). 1. L’articolo 6, comma 4, del
dif‌icazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è sostituito
dal seguente: «4. Al Fondo nazionale per il sostegno al-
l’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge
9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».
2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli, istituito dall’articolo 6, comma 5, del decreto
legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 15,73
milioni di euro per l’anno 2014, di 12,73 milioni di euro
per l’anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l’anno 2016,
di 36,03 milioni di euro per l’anno 2017, di 46,1 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di
euro per l’anno 2020.
2. (Modif‌ica della disciplina del Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione). 1. All’ar-
ticolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono appor-
tate le seguenti modif‌icazioni:
a) al comma 3, le parole: «nonchè, qualora le disponi-
bilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative
intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di
agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di
promozione in convenzione con cooperative edilizie per
la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della
locazione attraverso il reperimento di alloggi da concede-
re in locazione per periodi determinati», sono sostituite
dalle seguenti: «e per sostenere le iniziative intraprese dai
Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di
agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o
attraverso attività di promozione in convenzione con coo-
perative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobili-
tà nel settore della locazione, attraverso il reperimento di
alloggi da concedere in locazione a canoni concordati ai
sensi dell’articolo 2, comma 3. Le procedure previste per
gli sfratti per morosità si applicano sempre alle locazioni
di cui al presente comma, anche se per f‌inita locazione.»;
b) al comma 6, sono aggiunte in f‌ine le seguenti parole
«e def‌inire la f‌inalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone
l’eff‌icienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli
inquilini morosi incolpevoli istituiti dall’articolo 6, comma
5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con
modif‌icazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le regioni provvedono alla ripartizione fra i comuni
delle risorse di cui al comma 6 nonchè di quelle destinate
al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risor-
se destinate dalle regioni alla costituzione di agenzie o
istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attività di
promozione in convenzione con cooperative edilizie per la
locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base
di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra
alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti
da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o
sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero
di contratti di locazione a canone concordato comples-
sivamente intermediati nel biennio precedente.»
3. (Misure per la alienazione del patrimonio residenzia-
le pubblico). 1. All’articolo 13 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo,
lettera m), e terzo della Costituzione, al f‌ine di assicurare
il coordinamento della f‌inanza pubblica, i livelli essenziali
delle prestazioni e favorire l’accesso alla proprietà del-
l’abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle
f‌inanze e il Ministro per gli affari regionali, previa intesa
della Conferenza unif‌icata, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le
procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denomi-
nati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste
dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Le risorse derivanti
dalle alienazioni devono essere destinate a un programma
straordinario di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia
residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del
patrimonio esistente.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 bis. È istituito nello stato di previsione presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito
Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria,
destinato alla concessione di contributi in conto interessi
su f‌inanziamenti per l’acquisto degli alloggi di proprietà
degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque de-
nominati di cui al comma 1. A titolo di dotazione del Fondo
è autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di

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