Sentenza nº 213 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2014

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione18 Luglio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 213

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Sabino CASSESE Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), sostituito dall’art. 38, comma 7-bis (recte: comma 7), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), promosso dalla Corte di cassazione nei procedimenti vertenti tra Coldereiser srl ed altro e la Provincia autonoma di Bolzano ed altri, con ordinanza del 14 settembre 2012, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di costituzione di Coldereiser srl;

udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto

  1. – La Corte di cassazione, con ordinanza del 14 settembre 2012 (r.o. n. 285 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), come sostituito dall’art. 38, comma 7-bis (recte: comma 7), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni).

    1.1.– La rimettente espone che, in sede di giudizio di opposizione alla stima proposto dal sig. E.P. nei confronti di Coldereiser srl, la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 22 marzo 2005, ha liquidato, in favore dell’attore, la somma di euro 42.151,20 a titolo di indennità per l’imposizione di una servitù di pista da sci su un terreno di 16.212 mq di proprietà di quest’ultimo, situato nel territorio di Santa Cristina Valgardena, nonché la somma di euro 648,48 annui a titolo di risarcimento per le perdite di raccolto passate e future; che, ad avviso della Corte trentina, doveva farsi applicazione dell’art. 9 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6 (Ordinamento piste da sci), non abrogata, ma solo modificata per effetti marginali dai commi 1 e 2 dell’art. 10 della legge prov. n. 10 del 1991; che, pertanto, l’indennità andava liquidata in misura pari al 10 per cento del valore del terreno; che detto valore andava calcolato alla stregua dei criteri di classificazione emergenti dall’art. 8 della legge prov. n. 10 del 1991 e che, trattandosi di suolo destinato ad insediamento produttivo, l’indennità doveva essere rapportata al valore di mercato dell’immobile, stimato in euro 26 al mq.

    La citata sentenza della Corte d’appello di Trento è stata impugnata dalla società Coldereiser srl con ricorso per cassazione articolato su tre motivi, cui E.P. ha resistito con controricorso, proponendo, al contempo, ricorso incidentale condizionato.

    Con il primo motivo – come riferito dalla Corte di cassazione – la ricorrente principale ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1991, ritenendo che, nella specie, non dovesse farsi applicazione dell’art. 9 della legge prov. n. 6 del 1981 che determina in una percentuale fissa la diminuzione del valore dell’immobile soggetto a servitù di pista da sci, bensì del citato art. 10 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1991, la quale prevede la determinazione di detta percentuale ad opera di apposita commissione istituita ai sensi dell’art. 11 della legge medesima – commissione che, nel caso di specie, aveva ritenuto la perdita di valore del terreno di proprietà di E.P. pari al 7 per cento.

    Con il secondo motivo, la società ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 10 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1991 e dell’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata. A sostengo delle dette censure, la ricorrente ha osservato che: 1) il terreno oggetto di causa, alla data di emissione del decreto di asservimento, era situato in zona “verde alpino” ad altitudine superiore ai 1600 metri sul livello del mare e, perciò, soggetto a vincolo generale di inedificabilità, ai sensi dell’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1970, n. 16 (Tutela del paesaggio), come modificato dall’art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35 (Integrazione della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 modificata dalla legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, sulla tutela del paesaggio); 2) che, con sentenza n. 80 del 1996, la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 1991 nella parte in cui determinava l’indennità di espropriazione con criterio non adeguato alla distinzione, introdotta dall’art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992 tra terreni edificabili e terreni agricoli o non edificabili; 3) che la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto della predetta distinzione e stimare il terreno con riguardo alla sua classificazione agricola.

    Con il terzo motivo, infine, Coldereiser srl ha dedotto la contraddittorietà del dispositivo rispetto alla motivazione della sentenza quanto alla liquidazione dell’indennità annuale, riconosciuta all’attore a titolo di risarcimento dei danni (indicata nella somma di euro 648,48 nel dispositivo, e di euro 486,36 in motivazione).

    Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato – riferisce ancora la rimettente –...

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