Sentenza nº 219 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2014

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione18 Luglio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 219

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Sabino CASSESE Presidente

- Giuseppe TESAURO Giudice

- Paolo NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 23, e 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra D.T.C. ed altri e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con ordinanza del 9 maggio 2012, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di costituzione di D.T.C. ed altri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 luglio 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

udito l’avvocato Sandro Campilongo per D.T.C. ed altri.

Ritenuto in fatto

  1. − Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 9 maggio 2012, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2012, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 2, 3, 35, 36, 39, 42, 53 e 97 della Costituzione, e dell’art. 12, comma 10, del medesimo d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

  2. − Il rimettente espone di essere stato adìto da docenti e insegnanti in servizio presso istituti scolastici ricompresi nell’ambito della propria competenza territoriale, i quali chiedevano, da un lato, dichiararsi l’illegittimità della sospensione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici disposta dal comma 23 dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, con il conseguente riconoscimento del diritto al trattamento giuridico e retributivo spettante in virtù delle previsioni contrattuali vigenti, senza tener conto delle contestate riduzioni, a tal fine prospettando violazione di legge e sollevando dubbi di legittimità costituzionale della suddetta disposizione, in riferimento agli artt. 2, 3, 35, 36, 39, 41, 42, 53, 97 e 98 Cost.; dall’altro, accertare l’avvenuta abrogazione della disciplina sull’indennità di buonuscita a decorrere dal 1° gennaio 2011, per effetto del comma 10 dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, con conseguente declaratoria di illegittimità del perdurante prelievo del 2,50 per cento sull’80 per cento della retribuzione – operato a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita – e domanda di restituzione degli accantonamenti eseguiti, prospettando, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento a carico dei lavoratori dipendenti del settore pubblico rispetto ai lavoratori privati, non assoggettati ad alcun prelievo in relazione all’accantonamento del trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro.

  3. − Tanto premesso, il Tribunale, richiamato il contenuto dell’art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, che prevede: «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14», ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in riferimento a diversi parametri in ragione delle seguenti motivazioni.

    3.1.− La norma impugnata violerebbe l’art. 53 Cost., in quanto non si sarebbe in presenza di mere riduzioni della spesa pubblica, ma la disposizione in esame istituirebbe veri e propri tributi, che dovrebbero rispettare i principi di universalità, capacità contributiva e progressività di cui al suddetto parametro costituzionale.

    Diversamente, la norma impugnata colpirebbe solo il personale della scuola all’interno di un’amplissima categoria di cittadini e di lavoratori, senza considerare la progressività e la capacità contributiva, penalizzando quello con minore anzianità di servizio, così dando luogo anche alla violazione dell’art. 3 Cost.

    3.2.− Sarebbe, altresì, violato l’art. 2 Cost., in relazione all’art. 3 Cost., venendo lesi i principi di uguaglianza, ragionevolezza legislativa e solidarietà sociale, politica ed economica. L’onere connesso alla riduzione della spesa, determinato dalla eccezionalità della situazione economica internazionale, avrebbe dovuto essere posto a carico non solo di una parte dei cittadini e dei dipendenti pubblici, ma della collettività.

    3.3.− Il Tribunale censura lart. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, anche per la violazione degli artt. 42 e 97 Cost., in riferimento allart. 3 Cost. Ed infatti la...

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