Sentenza nº 2709 da Council of State (Italy), 27 Maggio 2014

Data di Resoluzione27 Maggio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Vito Poli, Presidente FF

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sez. II, n. 596 dd. 1 aprile 2003, resa tra le parti e concernente non ammissione al concorso pubblico per l'assunzione di n. 20 ausiliari socio assistenziali ? IV qualifica funzionale;

sul ricorso numero di registro generale 6108 del 2003, proposto da:

Crippa Angela, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Lavatelli e dall'avv. Cristina Della Valle, con domicilio eletto in Roma presso Gian MarcoGrez & associati, corso Vittorio Emanuele II,18;

Istituto Geriatrico Ca? d'Industria e Uniti Luoghi Pii;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2014 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l'appellante Angela Crippa l'avv. Amina L'Abbate su delega dell'avv. Cristina Della Valle;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. L'attuale appellante, Sig.ra Angela Crippa, espone di aver prestato servizio presso il Presidio Ospedaliero S. Anna di Como, in qualità di ?ausiliaria socio - sanitaria? e, successivamente, in qualità di ?infermiera generica? dal 1971 al 1979 nonché, per alcuni mesi, nel 1987.

Nel frattempo la medesima Crippa ha conseguito in data 27.maggio 1977 l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ?infermiera generica? presso la Scuola per infermiere e infermieri generici istituita presso lo stesso ospedale.

La Crippa, dopo essersi dimessa dall'impiego per dedicarsi alla cura dei propri figli, ha prestato servizio dal 17 settembre 1991 al 22 ottobre 1991 presso il Presidio ospedaliero dell'U.S.S.L. n. 12 di Cantù quale ?ausiliario specializzato? e, poi, dal 23 ottobre 1991 al 15 maggio 1992 quale ?operatore professionale di II categoria?, ossia - secondo la disciplina di inquadramento dell'epoca - come ?infermiera generica?.

Nel 1993 l'attuale appellante ha presentato domanda di partecipazione alla ?Selezione pubblica per titoli ed esami, per eventuali assunzioni in via straordinaria e temporanea di ausiliari socio-sanitari? indetta dall'Istituto Geriatrico Ca? d'Industria e Uniti Luoghi Pii, a quel tempo istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) avente sede in Como.

La Crippa è risultata idonea, classificandosi al primo posto nella graduatoria finale ed, essendo risultata parimenti idonea ad una successiva selezione pubblica per titoli ed esami, è stata assunta come ?ausiliaria socio-sanitaria? per il periodo di un anno.

Terminato tale periodo di servizio, lo stesso Istituto ha indetto un'ulteriore selezione per titoli ed esami per assunzioni in via straordinaria e temporanea, mutando peraltro la figura professionale richiesta mediante la previsione nel bando concorsuale del possesso del titolo di ?ausiliario socio - assistenziale?.

La Crippa è stata comunque ammessa anche a tale concorso con provvedimento dd. 22 novembre 1995; successivamente, con provvedimento dd. 22 dicembre 1995 il Capo del Servizio personale dell'Istituto le ha comunicato il giudizio di idoneità e la conseguente sua assunzione in via temporanea.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.258 dd. 27 giugno 1996 l'Istituto ha quindi emanato un ulteriore bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 20 posti di ?ausiliario socio assistenziale- IV qualifica funzionale D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333 ? area socio-assistenziale, con riserva a personale interno purchè dichiarato idoneo, il quale potrà concorrere se in possesso dei requisiti e secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268? (cfr. punto 1 del bando).

Il punto 3, lett. g), del bando stesso contemplava espressamente, quale requisito per l'ammissione al concorso, il possesso dell? ?attestato di qualifica professionale di ?ausiliario socio-assistenziale??, senza contemplare al riguardo equipollenze o deroghe.

Anche in questo caso la Crippa ha presentato domanda di partecipazione, ma con provvedimento dd. 12 novembre 1996, comunicato con nota Prot. n. 6173/R/96 di pari data, la commissione esaminatrice non l'ha ammessa a partecipare al concorso, ?in quanto la S.V. risulta non in possesso dell'attestato di qualificazione professionale di ?Ausiliario socio-assistenziale??.

1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 357 del 1997 innanzi al T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, la Crippa ha testualmente chiesto l'annullamento ?del provvedimento di non ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 20 posti di ?ausiliario socio-assistenziale? indetto con bando di concorso in esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 258 del 27 giugno 1996, nonché, per quanto di ragione, di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e per il riconoscimento del diritto soggettivo alla partecipazione al concorso? (cfr. l'epigrafe dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).

La Crippa ha formulato al riguardo le seguenti censure:

1) violazione dell'art.4 della Costituzione ?in quanto riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro?;

2) violazione dell'art.33, comma 3, del D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333; lesione del diritto soggettivo all'ammissione al concorso;

3) eccesso di potere per manifesta contraddittorietà dei provvedimenti emessi dall'intimato Istituto;

4) violazione dell'art.3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 per omessa, insufficiente motivazione.

1.3. In tale primo grado di giudizio si è costituito l'Istituto Geriatrico Ca? d'Industria e Uniti Luoghi Pii, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto più profili e, comunque, concludendo per la reiezione nel merito dell'impugnativa avversaria.

1.4. Con ordinanza n. 442 dd. 30 gennaio 1997 la Sez. II dell'adito T.A.R. ha respinto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avanzata dalla Crippa.

1.5. Con...

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