Sentenza nº 17 da Constitutional Court (Italy), 31 Gennaio 2014

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione31 Gennaio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 17

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1 e 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale – IPA), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-28 febbraio 2013, depositato in cancelleria l’8 marzo 2013 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2013.

Udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2014 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 26-28 febbraio 2013, depositato in cancelleria l’8 marzo 2013 e iscritto al n. 42 del registro ricorsi dell’anno 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale – IPA).

    1.1.– Il ricorrente deduce, anzitutto, l’illegittimità costituzionale dellʼart. 1, comma 1, della citata legge regionale. Tale norma, infatti, disponendo la proroga dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2014, si porrebbe in contrasto con l’art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che fissa il predetto termine di scadenza al 30 giugno 2013, così violando l’articolo 117, terzo comma, Cost., nell’ottica del «coordinamento della finanza pubblica», cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non potrebbe derogare.

    1.2.– Sarebbero, inoltre, illegittime le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 2 della legge reg. n. 71 del 2012, che ha sostituito l’art. 19 della legge della Regione Abruzzo 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390).

    1.2.1.– In particolare, la disposizione di cui al citato comma 5 sarebbe illegittima nella parte in cui stabilisce che, in caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell’incarico al personale dirigente presente nei ruoli delle aziende per il diritto allo studio universitario, tale personale, considerato in esubero, transiti direttamente nei ruoli regionali. E ciò, in quanto tale previsione si discosterebbe dalle procedure previste per le eccedenze di personale dall’art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), violando, in tal modo, l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva l’«ordinamento civile», e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (e dai contratti collettivi), alla competenza esclusiva dello Stato.

    1.2.2.– Il ricorrente dubita, infine, della legittimità costituzionale dei commi 6 e 7 dell’art. 2 della legge regionale in oggetto. Tali disposizioni prevedono che, in caso di assenza o impedimento del dirigente, al fine di garantire il funzionamento delle aziende per il diritto allo studio universitario, le funzioni attribuite allo stesso siano svolte, per tutto il tempo dell’assenza o impedimento, dal funzionario con il grado più elevato che abbia i requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e che, per il periodo di svolgimento delle predette funzioni, sia riconosciuto a quest’ultimo il trattamento economico spettante al dirigente.

    Così riformulati, però, i commi in questione non consentirebbero di ricondurre lattribuzione delle funzioni in parola né allistituto della reggenza, né a quello dellassegnazione di mansioni superiori. Difatti, il ricorrente sostiene che il conferimento delle mansioni superiori non potrebbe essere disposto nei casi in cui queste comportino il passaggio dal livello del comparto a quello della dirigenza, mentre, ove si trattasse di reggenza (come a suo avviso dovrebbe), il reggente non dovrebbe avere diritto allincremento della retribuzione, come risulta, invece, dallimpugnato comma 7. Per di più, il ricorrente denuncia che il censurato comma 6, disciplinando il periodo dellassenza o impedimento del dirigente, non...

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