Ordinanza nº 321 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 2013
Relatore | Giuseppe Frigo |
Data di Resoluzione | 19 Dicembre 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 321
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Luigi MAZZELLA Presidente
- Sabino CASSESE Giudice
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, promosso dal Tribunale di Cagliari, nel procedimento penale a carico di M.M. con ordinanza del 18 dicembre 2012, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto che, con ordinanza depositata il 18 dicembre 2012, il Tribunale di Cagliari, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;
che il giudice a quo premette di essere investito dell’appello proposto dal difensore di una persona imputata dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione e di rapina aggravata, avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sostituzione della...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA