Sentenza nº 309 da Constitutional Court (Italy), 17 Dicembre 2013

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione17 Dicembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 309

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera a); 6, commi 5, 6 e 9; 15, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 - 28 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 4 febbraio 2013 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica del 19 novembre 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Renate Von Guggenberg e Michele Costa per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. − Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato a mezzo posta il 24 - 28 gennaio 2013 e depositato il 4 febbraio 2013, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera a), 6, commi 5, 6 e 9, 15, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale), per contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 52, primo comma, 117, secondo comma, lettere d) ed l), e terzo comma, della Costituzione.

    1.1.− La prima questione promossa riguarda l’art. 3, comma l, lettera a), della legge citata, nella parte in cui prevede che le finalità indicate nell’art. l possano essere realizzate anche tramite il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale). Secondo il ricorrente, in tal modo verrebbero violati l’art. 52, primo comma, e l’art. 117, secondo comma, lettera d), Cost., con superamento delle competenze statutarie provinciali, giacché alle Regioni e alle Province non sarebbe consentito disporre direttamente del servizio civile nazionale per compiti estranei alla funzione di difesa della Patria.

    1.2.− Osserva, al riguardo, l’Avvocatura che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nell’ambito del «dovere di difesa della Patria» di cui all’art. 52 Cost. rientra anche la prestazione del servizio civile, regolato dalla legge statale n. 64 del 2001 e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64).

    La legge della Provincia autonoma di Bolzano, dettata dall’intento di valorizzare e promuovere il servizio civile volontario sul proprio territorio e incentivare nuovi settori di intervento sociale, definisce tempi, benefici retributivi e assicurativi, forme di organizzazione del servizio, dopo aver previsto che la Provincia autonoma di Bolzano, nella valorizzazione dei servizi volontari e nella promozione delle forme peculiari dell’impegno civile della popolazione provinciale, si avvale di propri servizi in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo e del tempo libero, prevede altresì l’impiego del servizio civile nazionale volontario per la realizzazione delle sue finalità.

    In questo modo verrebbe dunque, sotto diversi profili, ad incidere sulla disciplina nazionale del servizio civile di cui alla legge n. 64 del 2001 e al decreto legislativo n. 77 del 2002, violando gli artt. 52 e 117, secondo comma, lettera d), Cost.

    Sia con riferimento a questa specifica disposizione legislativa, sia, più in generale, come supporto argomentativo delle successive censure, l’Avvocatura dello Stato cita la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2004, con la quale, per la prima volta, si sono fissati i limiti, per ciò che riguarda gli aspetti di competenza, del potere legislativo delle Regioni e dello Stato in materia di servizio civile.

    In particolare, in detta sentenza la Corte ha stabilito che «Le normative censurate [vale a dire, le allora vigenti leggi statali], in quanto rivolte a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, trovano fondamento, anzitutto, nell’art. 52 della Costituzione, e non precludono alla Provincia autonoma la possibilità di regolare l’esercizio di funzioni specifiche, riguardanti aspetti materiali che rientrino nella sua competenza. A venire in rilievo è, in particolare, la previsione contenuta nel primo comma dell’art. 52 della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell’obbligo di prestare servizio militare. Come già affermato da questa Corte, infatti, il servizio militare ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere ex art. 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato (sentenza n. 164 del 1985). […] D’altra parte, il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell’art. 2 della Costituzione, le cui virtualità trascendono l’area degli “obblighi normativamente imposti”, chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria».

    Alla luce delle precise indicazioni fornite dalla Corte nella citata sentenza, risulta evidente, secondo il Presidente del Consiglio, che la legge provinciale, nella parte in cui prevede che le finalità propriamente provinciali, e dunque estranee al concetto di difesa della Patria come sopra chiarito e come tale attuato dal servizio civile nazionale, siano perseguite anche «tramite il servizio civile nazionale di cui alla legge 64/2001», víola gli artt. 52, primo comma, e 117, secondo comma, lettera d), Cost.

    Infatti, prosegue il ricorrente, alla stregua dell’interpretazione del concetto di difesa della Patria come comprensivo anche del servizio civile (art. 52, primo comma, Cost.), e della conseguente sua attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera d, Cost.), non è consentito alle Regioni e Province autonome disporre direttamente del servizio civile nazionale per compiti, come la valorizzazione del volontariato, che rientrano nelle loro specifiche competenze, e che sono quindi estranei alla funzione − esclusivamente statale − di difesa della Patria, che è però la sola riferibile al servizio civile nazionale.

    Nella misura in cui si includono nelle attività riconducibili alla difesa della Patria anche attività che non hanno relazione con essa perché espressione di finalità e competenze proprie delle Regioni e Province autonome si violerebbe l’art. 52, primo comma, Cost. Verrebbe anche violato l’art. 117, secondo comma, lettera d), nella misura in cui la legge regionale o provinciale, come quella in esame, attribuisce compiti al servizio civile nazionale, laddove questa perimetrazione del campo di attività è rimessa in via esclusiva alla legislazione dello Stato.

    1.3.− L’Avvocatura sottolinea, poi, che incorre nei medesimi vizi illustrati in precedenza anche l’art. 6, comma 9, della stessa legge provinciale, il quale prevede che: «Se il servizio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), è svolto ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, ai volontari e alle volontarie spetta l’assegno per il servizio civile di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, comprese le eventuali indennità. Non spetta loro il rimborso spese di cui al comma 2».

    1.4.− Infine, si verificherebbe un’indebita ed illegittima invasione dell’ambito delle competenze legislative esclusive dello Stato anche ad opera dell’art. 6, comma 2, della legge provinciale («Salvo quanto previsto dal comma 9, la Giunta provinciale determina, con delibera da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, il rimborso spese mensile a favore dei volontari e delle volontarie impegnati nei servizi di cui all’articolo 3, comma 1») e del comma 6 del medesimo articolo («A tutti i volontari e tutte le volontarie impegnati nei servizi di cui all’articolo 3, comma l, lettere a), b) e c), sono inoltre garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di infortuni e la responsabilità civile. I relativi oneri sono a carico delle organizzazioni e degli enti presso i quali i volontari e le volontarie prestano servizio»).

    Infatti, spetterebbe solo allo Stato la competenza (esercitata con l’art. 9, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 77 del 2002) a disciplinare il trattamento economico ed a disporre in merito alla copertura assicurativa dei suddetti volontari.

    Più in generale, lAvvocatura osserva che la Provincia non potrebbe qualificare con propria legge lattività svolta dai volontari del servizio civile provinciale come svolta nellambito di tale servizio o, invece, come svolta nellambito del servizio civile nazionale, ponendone, in questultimo caso, gli oneri a carico dello Stato, così dettando, al di fuori delle sue competenze, disposizioni relative al trattamento economico e assicurativo dei volontari del servizio civile...

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