Sentenza nº 287 da Constitutional Court (Italy), 04 Dicembre 2013

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione04 Dicembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 287

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 aprile 2011, depositato in cancelleria l’11 aprile 2011 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2011.

Udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 4-8 aprile 2011, depositato in cancelleria l’11 aprile 2011 e iscritto al n. 33 del registro ricorsi dell’anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), in riferimento all’art. 117, comma terzo, della Costituzione.

    La norma censurata prevede che: «La Giunta regionale è autorizzata a indire una o più procedure selettive per l’assunzione a tempo indeterminato, prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione: a) del periodo di impiego effettivamente svolto presso l’Amministrazione regionale o in enti ad essa strumentali, nonché strutture commissariali; b) delle tipologie contrattuali, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente. Il numero dei posti da ricoprire con concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica».

    Ad avviso del ricorrente, l’art. 1, comma 30, della legge reg. Molise n. 2 del 2011, condizionando la facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica, vìola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Esso...

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