n. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 febbraio 2017 -

Ricorso ex art. 127 Cost. della Regione Lombardia (c.f. 80050050154), in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, on. Roberto Maroni, autorizzato con delibera di giunta regionale n. X/6226 del 13 febbraio 2017 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Fabio Cintioli (c.f. CNTFBA62M23F158G - fabiocintioli@ordineavvocatiroma.org - fax 0668892383), giusta procura speciale a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 32;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (C.F. 80188230587), domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370;

per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», per omessa previsione della riassegnazione alle regioni ed agli enti locali, subentrati nell'esercizio di funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse sottratte a province e citta' metropolitane e, dunque, per violazione dell'art. 119, commi 1, 2 e 3 Cost.;

nonche', del comma 528 dell'art. 1 della richiamata legge 11 dicembre 2016, n. 232 per violazione dell'art. 119, comma 3 e 5, della Costituzione. Fatto Viene in questa sede impugnata la legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), anzitutto in quanto essa, pur essendo la sede propria per provvedervi, non ha disposto alcuna riassegnazione alle regioni e agli enti locali delle risorse sottratte a province e citta' metropolitane per effetto dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, legge n. 190/2014. Come si illustrera' in seguito, questa omissione si pone in contraddizione con quanto affermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 205 del 21 luglio 2016, secondo la quale le predette disposizioni della legge n. 190/2014 possono ritenersi conformi al disposto dell'art. 119 Cost. solo se interpretate nel senso che «disponendo il comma 418 che le risorse affluiscano «ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato» [...] tale allocazione sia destinata, per quel che riguarda le risorse degli enti di area vasta connesse al riordino delle funzioni non fondamentali, ad una successiva riassegnazione agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali (art. 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014)». Viene in secondo luogo qui impugnato anche il comma 528 dell'art. 1 della citata legge n. 232/2016, per violazione dell'art. 119, comma 3 e 5, della Costituzione. Tale norma, infatti, impone alle regioni di contribuire alla finanza pubblica mediante un versamento a favore del bilancio dello Stato fino al 2020 (ovvero oltre il triennio 2017-2019 di riferimento del bilancio statale), senza tuttavia disporre ne' il trasferimento di tali somme a fondi perequativi, come previsto dall'art. 119, comma 3, Cost., ne' una destinazione delle stesse in linea con l'art. 119, comma 5, Cost. Le disposizioni in epigrafe sono costituzionalmente illegittime e vengono impugnate da Regione Lombardia per i seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per violazione dell'art. 119, commi 1, 2 e 3 Cost. Con il primo motivo di ricorso si censura la legge in epigrafe nella parte in cui non prevede alcuna riassegnazione alle regioni ed agli enti locali delle risorse sottratte a province e citta' metropolitane per effetto di alcune disposizioni della legge n. 190/2014. 1. L'art. 1, comma 418, legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilita' 2015)», dispone che «Le province e le citta' metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della Regione Sardegna, ciascuna provincia e citta' metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e' ripartito, per l'anno 2016, per 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle citta' metropolitane e di Reggio Calabria. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard». A sua volta, l'art. 1, comma 419, della stessa legge prevede che «In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3...

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