Ordinanza nº 196 da Constitutional Court (Italy), 17 Luglio 2013
Relatore | Paolo Grossi |
Data di Resoluzione | 17 Luglio 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 196
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) promosso dal Tribunale ordinario di Monza nel procedimento vertente tra I.N. e lIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altro, con ordinanza del 9 marzo 2011 iscritta al n. 241 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dellanno 2011.
Visti gli atti di costituzione di I.N. e dellINPS nonché latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 19 giugno 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi gli avvocati Gigliola Mazza Ricci per I.N., Antonietta Coretti per lINPS e lavvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ordinanza del 9 marzo 2011, il Tribunale ordinario di Monza ha sollevato, in riferimento allarticolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellart. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), «nella parte in cui subordina la concessione dell assegno per nuclei familiari con almeno tre figli al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o, in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (per brevità carta di soggiorno)»;
che il giudice a quo premette di essere stato investito, in sede cautelare, del ricorso con il quale persona extracomunitaria ha presentato domanda per lottenimento della condanna del Comune di Desio e dellIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al pagamento dellassegno per nucleo familiare con tre o più figli minori previsto dalla disposizione denunciata, previa eventuale sua disapplicazione o rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale;
che lordinanza di rimessione, dopo una diffusa rievocazione dei rapporti esistenti tra normativa nazionale, convenzionale e comunitaria e dopo unanalisi altrettanto diffusa della varietà delle situazioni generate relativamente al diritto interno dalla tipologia delle diverse fonti comunitarie, esclude che la problematica posta dal ricorso possa essere affrontata e risolta attraverso uninterpretazione adeguatrice;
che, infatti, tanto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dallorigine etnica) quanto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) − in tema di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo −, attribuendo al legislatore poteri di deroga rispetto alla estensione agli stranieri di determinate provvidenze, consentirebbero «una interpretazione restrittiva della nozione di discriminazione» quale delineata dalla citata direttiva...
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