Sentenza nº 182 da Constitutional Court (Italy), 09 Luglio 2013

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione09 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 182

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28 (Modifiche alla L. R. 3 marzo 2010, n. 7 «Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità» ed integrazione alla L. R. 10 marzo 2008, n. 2 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27-31 agosto 2012, depositato in cancelleria il 4 settembre 2012 ed iscritto al n. 118 del registro ricorsi 2012.

Udito nell’udienza pubblica del 18 giugno 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

udito l’avvocato dello Stato Cristina Gerardis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso spedito per la notifica a mezzo del servizio postale il 27 agosto 2012, ricevuto il successivo 31 agosto e depositato presso la cancelleria della Corte il 4 settembre 2012 (r. ric. n. 118 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28 (Modifiche alla L. R. 3 marzo 2010, n. 7 «Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità» ed integrazione alla L. R. 10 marzo 2008, n. 2 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale»), in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettere h) e m), e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

    Nell’ambito di un intervento del legislatore regionale abruzzese volto alla tutela della salute, dei beni paesaggistici e ambientali, nonché alla promozione di uno sviluppo sostenibile, le disposizioni impugnate modificano la disciplina previgente in punto di competenze regionali circa la localizzazione e realizzazione di oleodotti e gasdotti nelle zone sismiche.

    Il testo dell’impugnato art. 3 della sopra richiamata legge regionale n. 28 del 2012, che aggiunge l’articolo 1-bis alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale), è il seguente:

    1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell’art. 1, nel rilascio, da parte della Regione Abruzzo, dell’intesa ai sensi del comma 5 dell’art. 52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell’art. 1 [aree sismiche classificate di prima categoria]. 2. Per la localizzazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 1, ricadenti nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell’art. 1, la Regione nega l’intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al comma 6 dell’art. 52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. 3. La Regione nega, altresì, l’intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell’Aria, approvato con Delib. C.R. n. 79/4 del 25 settembre 2007

    .

  2. — Ad avviso del ricorrente, le disposizioni censurate violerebbero anzitutto gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., ponendosi in contrasto con i principi fondamentali nella materia di potestà concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» posti dall’articolo 1, commi 3, 4, 7 e 8 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).

    Essi disciplinano, rispettivamente: gli obiettivi generali della politica energetica nazionale, assicurati, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, dallo Stato, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, dalle Regioni e dagli enti locali; gli obiettivi necessari ad assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione, sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi; i compiti e le funzioni amministrative spettanti, in materia, allo Stato, tra i quali rientrano l’identificazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle...

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