Sentenza nº 3119 da Council of State (Italy), 06 Giugno 2013

Data di Resoluzione06 Giugno 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Riccardo Virgilio, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Umberto Realfonzo, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n., 10262 del 7 dicembre 2012;

sul ricorso in appello n. 198 del 2013, proposto da

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Torchia, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Roma, via Sannio n. 65, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, appellante incidentale;

Fondazione Teatro alla Scala di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12, appellante incidentale;

C.G.I.L. - S.L.C. Sindacato lavoratori comunicazione, FIALS Federazione italiana autonoma lavoratori dello spettacolo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Luca Formilan e Sergio Vacirca, ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Roma, via Flaminia n. 195, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Orazio Adami, Giulio Mario Arpinati, Helenia Bendazzoli, Emilia Campigli, Danilo Cipriani, Dario D'Ambrosio, Diego Federico Del Grande, Pasquale Carlo Fallaci, Massimo Ferrari, Sabina Giuliano, Loris Grossi, Andrea Guerrini, Francesco Lattuada, Maurizio Lefemine, Claudio Mantovanelli, Vincenzo Martorana, Mauro Peconi, Cristina Pierattini, Pierangelo Preziosa, Stefania Roba, Maurizio Russo, Giulia Sbraci, Maurizio Tarantino, Stefano Marzo Tosini, Massimo Vagaggini e Maria Grazia Valeriani, non costituiti in giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di CGIL ? SLC Sindacato lavoratori comunicazione, FIALS - Federazione italiana autonoma lavoratori dello spettacolo, Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia e di Fondazione Teatro alla Scala di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2013 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Torchia, Angiolini e l'avvocato dello Stato Albenzio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 198 del 2013, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 10262 del 7 dicembre 2012 con la quale è stato deciso il ricorso proposto da C.G.I.L. - S.L.C. Sindacato lavoratori comunicazione, FIALS Federazione italiana autonoma lavoratori dello spettacolo, con l'intervento ad adiuvandum di Orazio Adami, Giulio Mario Arpinati, Helenia Bendazzoli, Emilia Campigli, Danilo Cipriani, Dario D'Ambrosio, Diego Federico Del Grande, Pasquale Carlo Fallaci, Massimo Ferrari, Sabina Giuliano, Loris Grossi, Andrea Guerrini, Francessco Lattuada, Maurizio Lefemine, Claudio Mantovanelli, Vincenzo Martorana, Mauro Peconi, Cristina Pierattini, Pierangelo Preziosa, Stefania Roba, Maurizio Russo, Giulia Sbraci, Maurizio Tarantino, Stefano Marzo Tosini, Massimo Vagaggini e Maria Grazia Valeriani, per l'annullamento del d.P.R. 19 maggio 2011, n. 117 ? ?Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell'art. 1, co. 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100?, pubblicato in G.U. n. 169 del 22 luglio 2011.

La stessa sentenza è impugnata con appello incidentale dalla Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia e dalla Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

Il giudice di prime cure ha così ricostruito la vicenda in fatto:

?Procedono in via preliminare le organizzazioni sindacali odierne ricorrenti alla ricognizione della evoluzione del quadro normativo di riferimento relativo agli enti lirici, trasformati da enti autonomi con personalità giuridica di diritto pubblico a fondazioni di diritto privato, rappresentando come da ultimo, con il decreto legge n. 64 del 30 aprile 2010, convertito nella legge 29 giugno 2010 n. 100, sia stato demandato al Governo di provvedere, con uno o più regolamenti, alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base di criteri ivi stabiliti.

Nell'illustrare il contenuto dei criteri previsti dalla citata fonte normativa, sulla cui base adottare i regolamenti di delegificazione, cui si ricollega l'effetto abrogativo di norme vigenti, ne contesta parte ricorrente l'idoneità a circoscrivere l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, lamentando inoltre come con il gravato D.P.R. 19 maggio 2011 n. 117 sia stata adottata una disciplina relativa alle sole forme organizzative speciali delle fondazioni lirico-sinfoniche, riservata alle fondazioni di assoluta rilevanza internazionale, nel dettaglio illustrando l'iter della sua adozione.

Nel censurare come siano state lese le garanzie di partecipazione alla fase di elaborazione del testo regolamentare, garantite dall'art. 1 del decreto legge n. 64 del 2010, e nel denunciare come per effetto del gravato regolamento, nella parte in cui relega in posizione residuale il contratto collettivo nazionale di lavoro, siano state private le organizzazioni sindacali di uno strumento fondamentale di tutela dei propri iscritti, deducono le organizzazioni ricorrenti, avverso il gravato testo regolamentare, i seguenti motivi di censura:

  1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 (rectius: 17), comma 2, della legge n. 400 del 1988. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del decreto legge n. 64 del 2010, come convertito nella legge n. 100 del 2010. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali sul potere legislativo, come desumibili dagli artt. 70 e ss, 76 e 77 della Costituzione. Incompetenza assoluta della fonte regolamentare a disattendere disposizioni con forza e valore di legge, al di fuori dei confini della ?delegificazione? come definiti dalla normativa primaria di fonte legislativa. Eccesso di potere.

    Denunciano le organizzazioni ricorrenti l'intervenuta violazione, ad opera del gravato regolamento, dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, richiamato dall'art. 1 del decreto legge n. 64 del 2010, per mancato rispetto delle norme generali regolatrici della materia, tra cui i principi e i criteri stabiliti nello stesso decreto legge.

    Sotto un primo profilo, evidenzia parte ricorrente come l'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 64, nel demandare al regolamento il potere di dettare una disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva, non abbia dettato alcun criterio cui informare la potestà regolamentare in materia, con la conseguenza che al Governo non è stata conferita alcuna possibilità di innovare la legislazione vigente in materia di contrattazione collettiva, la quale risulta imperniata sulla centralità della contrattazione collettiva nazionale e sul carattere integrativo delle forme di contrattazione decentrate o aziendali.

    Dovendo l'effetto abrogativo delle norme vigenti incompatibili con i regolamenti demandati al Governo ? di cui al comma 2 del decreto legge n. 64 del...

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