Sentenza nº 379 da C.G.A.R. Sicilia, 21 Marzo 2013
Data di Resoluzione | 21 Marzo 2013 |
Emittente | C.G.A.R. Sicilia |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 891/2010 proposto da
NERI FRANCESCO e SALVATORI FABIO
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Stallone ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dello stesso;
c o n t r o
il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
il COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Comandante generale pro tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti di
COI GIOVANNI e SCALINI VINCENZO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sezione prima) - n. 5571 del 21 aprile 2010.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero della difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Alessandro Corbino;
Udito, altresì, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2013 l'avv. dello Stato Tutino per il ministero appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Il ricorso è proposto contro la decisione n. 5571/2010 con la quale è stato respinto il ricorso degli appellanti rivolto all'annul-lamento del Decreto Dirigenziale n. 133/2002 di indizione della procedura di avanzamento a scelta per esami per il conferimento del grado di Maresciallo Aiutante S.U.P.S. dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2001; del Decreto Dirigenziale n. 2326 del 16/7/2004 di approvazione della graduatoria definitiva; del Decreto del Ministro della Difesa del 3 maggio 1996; di tutti gli ulteriori atti comunque connessi, coordinati e conseguenti.
Lamentavano i ricorrenti la intervenuta erronea valutazione (da essi riscontrata a seguito di accesso agli atti della procedura) degli anni di servizio, essendosi valutato il servizio prestato nell'Arma e non quello nella qualità di maresciallo capo, deducendo svariati profili di illegittimità riconducibili a vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il TAR - che aveva acquisito tutti gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della procedura contestata, disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, acquisito motivati e documentati chiarimenti sui fatti di causa, con particolare riferimento alle modalità, termini di approvazione e pubblicazione del decreto 3 maggio 1996 - non ha ritenuto accoglibili le censure.
Contro tale decisione propongono appello gli originari ricorrenti, che ne chiedono la riforma riproponendo le censure già sollevate in primo grado.
D I R I T T O
L'appello è infondato.
Nessuno dei motivi proposti merita accoglimento.
Con il primo motivo i ricorrenti invocano l'illegittimità del Decreto 3 maggio 1996 del Ministro della Difesa volto a regolare le procedure e le modalità dell'avanzamento a scelta per esami dei marescialli capi, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 17 della legge n. 400/1988 e per violazione degli artt. 32 e 28 del decreto legislativo n. 198/1995. Assumono, in particolare, che il decreto, sulla base del quale sono stati fissati i criteri di selezione dei partecipanti, sia stato adottato senza le forme previste per i decreti ministeriali aventi natura regolamentare.
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