Sentenza nº 379 da C.G.A.R. Sicilia, 21 Marzo 2013

Data di Resoluzione21 Marzo 2013
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 891/2010 proposto da

NERI FRANCESCO e SALVATORI FABIO

rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Stallone ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dello stesso;

c o n t r o

il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

il COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Comandante generale pro tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

COI GIOVANNI e SCALINI VINCENZO, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sezione prima) - n. 5571 del 21 aprile 2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero della difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Alessandro Corbino;

Udito, altresì, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2013 l'avv. dello Stato Tutino per il ministero appellato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorso è proposto contro la decisione n. 5571/2010 con la quale è stato respinto il ricorso degli appellanti rivolto all'annul-lamento del Decreto Dirigenziale n. 133/2002 di indizione della procedura di avanzamento a scelta per esami per il conferimento del grado di Maresciallo Aiutante S.U.P.S. dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2001; del Decreto Dirigenziale n. 2326 del 16/7/2004 di approvazione della graduatoria definitiva; del Decreto del Ministro della Difesa del 3 maggio 1996; di tutti gli ulteriori atti comunque connessi, coordinati e conseguenti.

Lamentavano i ricorrenti la intervenuta erronea valutazione (da essi riscontrata a seguito di accesso agli atti della procedura) degli anni di servizio, essendosi valutato il servizio prestato nell'Arma e non quello nella qualità di maresciallo capo, deducendo svariati profili di illegittimità riconducibili a vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il TAR - che aveva acquisito tutti gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della procedura contestata, disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, acquisito motivati e documentati chiarimenti sui fatti di causa, con particolare riferimento alle modalità, termini di approvazione e pubblicazione del decreto 3 maggio 1996 - non ha ritenuto accoglibili le censure.

Contro tale decisione propongono appello gli originari ricorrenti, che ne chiedono la riforma riproponendo le censure già sollevate in primo grado.

D I R I T T O

L'appello è infondato.

Nessuno dei motivi proposti merita accoglimento.

Con il primo motivo i ricorrenti invocano l'illegittimità del Decreto 3 maggio 1996 del Ministro della Difesa volto a regolare le procedure e le modalità dell'avanzamento a scelta per esami dei marescialli capi, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 17 della legge n. 400/1988 e per violazione degli artt. 32 e 28 del decreto legislativo n. 198/1995. Assumono, in particolare, che il decreto, sulla base del quale sono stati fissati i criteri di selezione dei partecipanti, sia stato adottato senza le forme previste per i decreti ministeriali aventi natura regolamentare.

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