Sentenza nº 294 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 2012

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione19 Dicembre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 294

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Regione Liguria con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2010 ed iscritto al n. 102 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Liguria e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso notificato il 28 settembre del 2010 e depositato il successivo 6 ottobre, la Regione Liguria ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e, tra queste, dell’articolo 9, comma 2, per violazione degli articoli 3, 36, 39, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione.

    1.1.— La ricorrente ritiene che la disposizione in esame – nella parte in cui prevede che «in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000» – leda la competenza concorrente tra Stato e Regione in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), in quanto essa, riguardando una voce specifica di spesa e fissando un limite puntuale alla...

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