Sentenza nº 224 da Constitutional Court (Italy), 11 Ottobre 2012

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione11 Ottobre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 224

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 18 della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2007), come sostituito dall’art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna nel procedimento vertente tra il Comune di Ulassai e la Regione autonoma Sardegna ed altri, con ordinanza dell’8 luglio 2011, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Ulassai, della Sardeolica s.r.l. e della Regione autonoma Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 18 settembre 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati Massimo Lai per il Comune di Ulassai, Stefano Grassi per la Sardeolica s.r.l. e Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ordinanza deliberata l’8 luglio 2011, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18 della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2007), come sostituito dall’art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, nonché agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in relazione all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).

    1.1.— Nel giudizio principale, il Comune di Ulassai ha proposto ricorso contro la Regione Sardegna, nonché contro i Comuni di Perdasdefogu e di Jerzu, e nei confronti della Sardeolica s.r.l., per ottenere l’annullamento del provvedimento in data 27 gennaio 2010, prot. n. 2301, emesso dal dirigente del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), presso l’Assessorato della difesa dell’ambiente della Regione Sardegna, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o collegato al predetto diniego, ivi compresi, per quanto occorrente, lo studio specifico di cui all’articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, già approvato con delibera di Giunta regionale n. 28/56 del 26 luglio 2007, e poi modificato con delibera n. 3/17 del 16 gennaio 2009, ed entrambe le delibere indicate.

    Il rimettente riferisce che nel territorio del Comune di Ulassai, in località situata in zona agricola, è funzionante dal 2006 un impianto di energia elettrica da fonte eolica, realizzato a seguito di convenzione tra il medesimo Comune e la Sardeolica s.r.l., la quale si occupa anche della gestione dell’impianto. La società ha presentato un progetto di ampliamento del parco eolico, in zona contigua a quella occupata dal predetto impianto, in parte insistente nel territorio dei confinanti Comuni di Perdasdefogu e di Jerzu. Il progetto è stato respinto con il provvedimento oggetto di impugnazione nel giudizio principale, in quanto la localizzazione dell’ampliamento in zona classificata come agricola risulterebbe incompatibile con l’art. 18 della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, come modificato dalla legge reg. Sardegna n. 3 del 2009, e con le indicazioni contenute nello studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici, allegato alla delibera di Giunta regionale n. 3/17 del 16 gennaio 2009.

    Il ricorrente Comune di Ulassai ha dedotto motivi di illegittimità diretta del provvedimento di diniego dell’ampliamento del parco eolico, nonché derivata, per l’asserito contrasto dell’art. 18 della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007 con numerosi parametri costituzionali e statutari.

    Il rimettente riferisce che nel giudizio principale si è costituita la Regione Sardegna per chiedere il rigetto del ricorso, e che il Comune di Ulassai ha depositato, in data 5 maggio 2010, ricorso per motivi aggiunti, per ottenere l’annullamento del successivo provvedimento del direttore del SAVI, n. 9217 del 14 aprile 2010, di conferma del diniego di avvio della valutazione di impatto ambientale del progetto di ampliamento del parco eolico, nonché della delibera di Giunta regionale n. 10/3 del 12 marzo 2010.

    Avverso i predetti provvedimenti sono prospettati motivi di impugnazione ulteriori rispetto a quelli già indicati nel ricorso introduttivo.

    1.2.— Il giudice a quo procede ad esaminare, ai fini della rilevanza, i motivi di impugnativa prospettati dal ricorrente, escludendone l’accoglibilità.

    In primo luogo, il rimettente osserva come la norma censurata, nell’individuare «soltanto» le aree ove è consentita la realizzazione di nuovi impianti eolici, contenga il divieto di posizionare tali impianti nelle zone non indicate, non essendo a tal fine significativo che la stessa norma faccia riferimento ai «nuovi impianti»: la ratio legis di preservare talune zone dalla trasformazione che consegue alla realizzazione di nuovi aerogeneratori, varrebbe sia per l’installazione di nuovi impianti, sia per l’ampliamento di quelli preesistenti.

    In questa prospettiva, il provvedimento di diniego impugnato con il ricorso introduttivo costituirebbe «atto vincolato», discendendo direttamente dalla previsione di legge che non consente la realizzazione di impianti eolici in zona agricola, e in quanto tale, lo stesso provvedimento non risulterebbe invalidato dalla mancata comunicazione del preavviso di rigetto (è richiamata in proposito la sentenza del Consiglio di Stato n. 4802 del 2009).

    Rileva inoltre il Tar come, una volta che si ritenga la norma regionale applicabile anche all’ampliamento di impianti preesistenti, risulti inconsistente il motivo di impugnazione avente ad oggetto lo studio per l’individuazione delle aree idonee all’ubicazione degli impianti eolici, che, al pari della norma, fa espressamente riferimento soltanto ai nuovi impianti.

    1.3.— Quanto ai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso per motivi aggiunti, il rimettente precisa che il «nuovo atto di diniego» (nota prot. 9217 del 14 aprile 2010) è basato, oltre che sulle ragioni già espresse nel precedente, sul blocco generalizzato delle autorizzazioni all’installazione di impianti eolici, disposto con la delibera di Giunta regionale n. 10/3 del 12 marzo 2010.

    Al riguardo il Tar osserva che, «se tale blocco fosse considerato legittimo, il ricorso introduttivo diverrebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il successivo diniego […] renderebbe chiara e certa l’inutilità della sentenza sul primo».

    Lo stesso rimettente procede quindi ad enucleare le ragioni per cui deve ritenersi illegittima l’adozione, da parte della Giunta regionale, della misura del blocco generalizzato, già espresse nella sentenza 14 gennaio 2011, n. 27, del medesimo Tar, che ha annullato la delibera di Giunta n. 10/3, e che si sostanziano nel contrasto sia con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e, per suo tramite, con l’art. 117, terzo comma, Cost., sia con i principi sovranazionali e comunitari, univocamente tesi alla valorizzazione ed incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono richiamati, a tale riguardo, la direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, e ratificato con la legge 1° giugno 2002, n. 120.

    Le esigenze di tutela del paesaggio, osserva il Tar, non possono giustificare una misura di tale portata, tenuto conto che «l’ordinamento predispone idonei strumenti volti alla valutazione della compatibilità paesaggistica degli impianti di produzione di energia eolica».

    Conclusivamente, il rimettente afferma che la decisione della controversia dipende dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007.

    1.4.— Il Tar procede quindi a ricostruire il quadro normativo di riferimento, esaminando la normativa sia comunitaria, sia statale in materia di energie rinnovabili.

    In primo luogo è richiamata la direttiva n. 2001/77/CE che, dopo aver riconosciuto «la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile», impone agli Stati membri di fissare obiettivi quantitativi precisi di incremento delle fonti rinnovabili, che siano coerenti con gli impegni, assunti dai singoli Stati e dall’Unione europea con il Protocollo di Kyoto, di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

    In ambito nazionale la citata direttiva è stata attuata con il d.lgs. n. 387 del 2003, e il Tar si sofferma in particolare sul contenuto dell’art. 12 del citato decreto.

    Al comma 3 dell’art. 12 il legislatore statale ha previsto che la costruzione e l’esercizio...

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