SENTENZA Nº 201700401 di TAR Sardegna, 01-03-2017

Presiding JudgeLUCREZIO MONTICELLI CARO
Date01 Marzo 2017
Published date14 Giugno 2017
Judgement Number201700401
CourtTribunale Amministrativo Regionale di Sardegna (Italia)
Pubblicato il 14/06/2017

N. 00401/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00484/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 484 del 2016, proposto da:
RAGO V-POWER Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pafundi C.F. PFNNTN68D14G942O, con domicilio eletto presso Giancarlo Santona in Cagliari, via Dante N.28/A;

contro

COMUNE DI SUNI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Michele Delogu C.F. DLGVTR66P26A977P, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari N.17;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 865/8/3 del 18.3.2016, emesso dal Comune di Sini, con il quale è stata RIGETTATA LA RICHIESTA DELLA RICORRENTE AVENTE AD OGGETTO L'INSTALLAZIONE DI UNA PALA EOLICA della potenza di 59 kw in località "Abbatzu" del Comune di Suni;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Suni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2017 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente ha presentato il 28 dicembre 2015, attraverso il portale SUAP del Comune di Suni, il dossier per poter installare una pala eolica della potenza di 59 kw (c.d. “mini eolico”), a basso impatto ambientale (in ricorso si sostiene che “esso non ha pressoché alcun impatto ambientale”).

La domanda è stata presentata in applicazione dell’articolo 4 dell’allegato A della deliberazione della giunta regionale 1/6/2011 n. 27/16, che ha disciplinato il procedimento di per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili-linee guida.

In particolare, alla luce dei commi 16-32 dell’art. 1 della L.R. 3/2008, che ha introdotto la dichiarazione unica autocertificativa attività produttive cosiddetta “DUAAP a 20 giorni”, procedura semplificata ad avvio immediato, per effetto della quale, trascorsi 20 giorni dal deposito e senza rilievi da parte dell’ente, gli stessi si intendono approvati.

Il Comune con nota del 18 gennaio 2016 comunicava l’avvio del procedimento diretto all’emanazione di atti interdittivi ed invitava la richiedente a presentare eventuali memorie o osservazioni scritte, nel termine perentorio di 10 giorni; la parte privata vi provvedeva il 28 gennaio 2016.

Il 18 marzo 2016 il Comune (responsabile SUAP) trasmetteva il provvedimento interdittivo per l’installazione dell’aereogeneratore assunto, nella stessa data, dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale (l’amministrazione aveva, anche, ritenute tardive le osservazioni inviate dalla società il 28/1 e, si sostiene, ricevute solo l’1/2), ritenendo l’intervento in contrasto con le specifiche disposizioni sia regionali che comunali (esplicitamente indicate), ritenendo l’area particolarmente sensibile sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

Con ricorso avviato per la notifica l’11 maggio 2016 e depositato il successivo 10/6 la società ha impugnato il provvedimento interdittivo formulando le seguenti censure:

1) violazione falsa applicazione della delibera della giunta regionale 40/11 del 7/8/2015: individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica; eccesso di potere;

2) violazione falsa applicazione della legge regionale n. 3 del 5 marzo 2008; delle linee guida per il procedimento di autorizzazione unica per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili-allegato “A “della delibera della giunta regionale n. 27/16 dell’1/6/2011;

3) violazione falsa applicazione dell’articolo 10 bis della legge 241/1990; eccesso di potere; tempestivo inoltro delle osservazioni entro il termine di 10 giorni fissato;

4) violazione falsa applicazione dell’articolo 1 comma 2 della legge 241/1990; divieto di aggravamento del procedimento amministrativo; principio di leale collaborazione tra pubblica amministrazione cittadino; dovere di soccorso istruttorio;

5) violazione del principio generale della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile (direttiva 2001/77/CE-2009/28/CE - protocollo di Kyoto), violazione di legge, incompetenza e nullità per difetto assoluto di attribuzione; violazione degli articoli 116,100 17118 della costituzione, del decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 articolo 12; violazione del D.M. n. 219 del 10/9/2010.

E’ stata formulata anche richiesta di risarcimento dei danni per inosservanza doloso colposa del termine di conclusione del procedimento, articolo 2 bis della legge 241/1990, a causa della impossibilità di completare l’installazione richiesta; con richiesta di accertamento dell’abuso nella dichiarazione di irricevibilità.

Con richiesta di annullamento del provvedimento di diniego e con richiesta di ordine al Comune di riattivare e dare completamento alla dichiarazione unica autocertificativa attività produttive n. pratica n. 106, protocollo SUAP, aventi ad oggetto l’installazione di una pala eolica della potenza di 59 kW da applicarsi in agro del comune di Suni.

Con condanna, inoltre, del Comune al pagamento di € 120.000 di risarcimento dei danni.

Si è costituito il Comune sostenendo l’infondatezza del ricorso, in quanto il progettato impianto verrebbe a collocarsi in un’ area caratterizzata da rilevantissimi “valori ambientali, , paesaggistici e soprattutto faunistici”, in particolare in relazione a specie in via di estinzione (quali il grifone), oggetto di tutela sia a livello comunitario che nazionale e regionale .

Il diniego si poneva, secondo l’Amministrazione, necessario ed improcrastinabile a causa degli effetti irreparabili che si sarebbero prodotti, trattandosi di territori particolarmente delicati ed integri.

All’udienza dell’ 1 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

Parte ricorrente chiede l’applicazione del comma 21 dell’articolo 1 legge regionale 3/2008 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)”, procedimento SUAP (tale comma è stato poi abrogato dall'art. 29, comma 6, della L.R. 20 ottobre 2016 n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, che ha introdotto nuove norme in materia –SUAPE-).

In primo luogo, ai fini del corretto inquadramento del caso, va evidenziato che Giunta regionale con la propria delibera del 7 agosto 2015 40/11 ha...

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