Sentenza nº 4825 da Council of State (Italy), 11 Settembre 2012

Data di Resoluzione11 Settembre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 00818/2011, resa tra le parti, concernente permesso di costruire in sanatoria - determinazione contributi di urbanizzazione

sul ricorso numero di registro generale 9333 del 2011, proposto da:

Avi Real Estate Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Galbiati, Anna Laura Ferrario, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina n. 2;

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Raffaele Izzo, Antonello Mandarano, Maria Giulia Schiavelli, con domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

Regione Lombardia, Ati Esino;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Mandarano Antonello e Maria Rita Surano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'appello in esame la società Avi Real Estate srl impugna la sentenza 28 marzo 2011 n. 818, con la quale il TAR per la Lombardia, sez. II, ha in parte accolto, in parte respinto il suo ricorso proposto, tra l'altro, avverso la nota della Direzione centrale sviluppo del territorio, Settore sportello unico per l'edilizia, Ufficio condono del Comune di Milano.

Con tale nota è stata comunicata l'emissione del permesso di costruire in sanatoria per un immobile in via Pietro Maestri, 2, il quale è stato oggetto di impugnazione nella parte in cui determina i contributi di urbanizzazione primaria e secondaria e il costo di costruzione in complessivi Euro 36.361,26.

Giova precisare che la società è proprietaria di immobile nel Comune di Milano, in via Cesare Maestri 2, e per tale immobile la precedente proprietaria aveva presentato in data 9 dicembre 2004 allo Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Milano, domanda per permesso di costruire in sanatoria, ai sensi della legge 326 del 2003, per opere realizzate senza titolo, consistenti nel ?cambio di destinazione da magazzino spp a laboratorio senza realizzazione di opere eseguito al piano interrato?.

L'istante determinava la somma a titolo di oblazione per ?ristrutturazione modifiche della destinazione d'uso?, per complessivi Euro 7.575,00 e l'importo dovuto a titolo di anticipazione in Euro 2.272,50, prevedendone il versamento in tre rate..

Con nota del 21 maggio 2010, il Comune chiedeva documentazione integrativa, necessaria ai fini dell'esame della domanda di condono, e tale adempimento veniva espletato dall'istante in data 26 luglio 2010.,

In data 5 ottobre 2010 il Comune di Milano ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, rideterminando il contributo ex artt. 16 e 19 DPR n. 380/2001 in Euro 36.361,26.

Avverso tali atti la società ora appellante ha proposto ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia.

La sentenza in questa sede appellata afferma:

- alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con ordinanza 17 marzo 2010 n. 105, è legittima la pretesa del Comune di Milano ?di determinare gli oneri di urbanizzazione relativi al titolo in sanatoria, tenendo conto delle tariffe di cui alla delibera 73/2007, vigenti all'atto del rilascio del permesso, sulle quali calcolare l'aumento di cui alla delibera 2644/2004?;

- ciò in quanto è legittimo quanto disposto dall'art. 4, co. 6, l. reg. 31/2004, secondo il quale gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria, sono determinati applicando le tariffe vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria?;

- ai sensi dell'art. 32, co. 40, d.l. n. 269/2003, l'incremento percentuale ivi previsto ?è applicabile non agli oneri concessori relativi all'intervento edilizio, ma ai diritti ed oneri correlati all'istruttoria delle domande finalizzate al rilascio del titolo abilitativo?, di modo che non è ammissibile l'applicazione della norma di legge (e della delibera n. 2493/04), effettuata dagli Uffici del Comune di Milano, ?secondo i quali essa autorizzerebbe un (ulteriore) incremento (non dei diritti ed oneri di istruttoria ma) degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria?.

Avverso tale sentenza, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) error in procedendo; violazione art. 74 Cpa; omessa e insufficiente motivazione; poiché il giudice ha errato a pronunciare sentenza in forma semplificata e, anche in questo caso, ?la motivazione deve rinvenirsi nel corpo della stessa (sentenza) non potendola mai supplire con il mero richiamo numerico a sentenze già rese, come è invece avvenuto nella sentenza qui gravata?;

b) error in iudicando; omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione art. 111 Cost; violazione d.l. n. 269/2003, art. 117 Cost, in relazione alla l. reg. Lombardia n. 31/2004, poichè le censure dedotte in I grado non sono risolte dalla pronuncia della Corte Costituzionale, sia in quanto la stessa non è vincolante; sia in quanto, ?data la finalità dell'incremento in parola ossia l'adeguamento della contribuzione ai costi reali . . . o si ancora la tariffa al 2004 e la si maggiora dell'incremento percentuale deliberato o si applicano le tariffe del 2007 senza alcun incremento essendo già di per sé adeguate?. Operando in modo diverso, il Comune di Milano ha...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT