Sentenza nº 202 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2012

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione20 Luglio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 202

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 49, commi 3, lettera b), e 4 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2010, ed iscritto al n. 105 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

udito l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso, depositato il 6 ottobre 2010, la Giunta della Provincia autonoma di Trento (previa deliberazione n. 2169 del 17 settembre 2010, adottata d’urgenza ai sensi dell’art. 54, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e ratificata dal Consiglio provinciale di Trento con delibera n. 11 del 1° dicembre 2010) ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale di varie disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare dell’articolo 49, comma 3, lettera b), in riferimento agli articoli 8, 9 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all’articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al principio di leale collaborazione, nonché agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    1.1.— La Provincia impugna l’articolo 49, comma 3, lettera b), nella parte in cui modifica l’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in specie il comma 3, in tema di «effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi». Detta norma, in specie, stabilisce che, in caso di dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità in sede di conferenza di servizi, «la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

    Tale norma è censurata dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione al caso in cui vi sia un dissenso in conferenza di servizi in relazione a materie di competenza provinciale, sia nella parte in cui prevede un potere sostitutivo del Consiglio dei ministri ex art. 120 Cost., sia nella parte in cui configura l’intesa con la Regione o la Provincia interessata come un’intesa “debole”. Così disponendo essa determinerebbe una palese violazione dell’autonomia amministrativa provinciale di cui all’art. 16 dello statuto, che assegna alla Provincia la titolarità della competenza amministrativa nelle stesse materie nelle quali è prevista la competenza legislativa (“tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare”, “urbanistica”...

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