Sentenza nº 1995 da Council of State (Italy), 06 Maggio 2008

Data di Resoluzione06 Maggio 2008
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1995/2008

Reg.Dec.

N. 4937 Reg.Ric.

ANNO 2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da CACI Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv.to Aldo Simoncini, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via della Giuliana, n. 72;

contro

l' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, I.N.P.S., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Marcanti, con domicilio eletto presso l'ufficio legale dell'Istituto stesso in Roma, via della Frezza, n. 17;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III^ bis, n. 3288/03 del 09.04.2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' I.N.P.S.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 26 febbraio 2008 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti gli avv.ti Simoncini e Mercanti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

in fatto

Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio il sig. Vincenzo CACI, già in servizio alla dipendenze dell' I.N.P.S. e collocato a riposo con la qualifica di assistente coordinatore, settimo livello, con decorrenza 31.01.1990, si gravava avverso il provvedimento di liquidazione del trattamento di fine rapporto assumendone l' illegittimità nella parte in cui era stata escluso dalla base di computo il periodo di anni 9, mesi 6 e giorni 3 e mezzo, durante il quale era stato collocato in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della legge 20.05.1970, n. 300, censurando altresì il provvedimento n. 2362120 del 12.02.1977 di collocamento in detta posizione di impiego. Il sig. CACI formulava, inoltre, domanda di condanna al pagamento delle competenze mensili e dell' indennità di fine rapporto per il periodo compreso dal 12.02.1977 al 04.08.1986, con interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute, nonché di inclusione dell' indennità integrativa speciale nell' indennità di fine rapporto.

Con la sentenza di estremi indicati il epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Contro la decisione di rigetto il CACI proponeva atto di appello deducendo in seguenti motivi:

- violazione degli artt. 21 e 22 della legge n. 1034/1971, perché il T.A.R. nel decidere la controversia ha preso in considerazione documenti e memoria prodotti dall' I.N.P.S. oltre i termini stabiliti dalle disposizioni in precedenza richiamate;

- il ricorrente rivestiva la carica di Segretario generale confederale della C.I.L.D.I. (Confederazione Italiana Lavoratori Democratici Indipendenti) che, come ampiamente documentato, è una delle "organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale", firmataria di contratti collettivi nazionali e provinciali, circostanza che dava a titolo al collocamento in congedo sindacale ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 411/1976, anziché ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 come disposto dall' Amministrazione;

- in ogni caso anche a qualificare il periodo di aspettativa per l'esercizio di carica pubblica lo stesso doveva essere assimilato, per ragioni di affinità, ai periodi di assenza dal servizio per servizio militare di leva o per infermità, che non vengono esclusi dalla base di computo del trattamento di quiescenza e di previdenza;

- il T.A.R. ha omesso di pronunziarsi sulla domanda di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme...

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