Ordinanza nº 155 da Constitutional Court (Italy), 16 Maggio 2008

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione16 Maggio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 155

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria†††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Ugo †††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 576 del codice di procedura penale, come modificato dallíart. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilit‡ delle sentenze di proscioglimento), anche in relazione allíart. 593 dello stesso codice, e degli artt. 6 e 10 della medesima legge, promossi, nellíambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 14 marzo 2006 dalla Corte díappello di Catanzaro, del 15 marzo 2005 dalla Corte díappello di Lecce, dellí8 maggio 2006 dalla Corte díassise díappello di Venezia, del 27 marzo 2006 dalla Corte díappello di Lecce, del 23 maggio, del 20 aprile e del 5 maggio 2006 dalla Corte díappello di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 272, 346, 460, 480, 521, 528 e 674 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35, 39, 44, 45, 47 e 48, prima serie speciale, dellíanno 2006 e n. 6 prima serie speciale, dellíanno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con tre ordinanze, identiche nella parte motiva ñ rispettivamente del 20 aprile 2006 (r.o. n. 528 del 2006), del 5 maggio 2006 (r.o. 674 del 2006) e del 23 maggio 2006 (r.o. n. 521 del 2006) ñ la Corte díappello di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 576, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dallíart. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46† (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilit‡ delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui limita la possibilit‡ dellíappello della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento, nonchÈ dellíart. 10 della medesima legge, nella parte in cui non prevede un regime transitorio per líappello proposto dalla parte civile contro una sentenza di proscioglimento, analogo a quello contemplato dai commi 2 e 3 dellíart. 10 per líimputato e per il pubblico ministero;

che la Corte ñ premesso che, in esito ad altrettante sentenze di assoluzione pronunciate dal Tribunale di Bergamo per insussistenza del fatto o perchÈ il fatto non costituisce reato, ciascuna delle costituite parti civili aveva proposto appello, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, che fosse affermata la penale responsabilit‡ degli imputati, con la loro condanna alle pene di legge ed al risarcimento del danno ñ evidenzia come, nelle more, fosse entrata in vigore la legge n. 46 del 2006, precludendo alla parte civile ñ sempre a parere della rimettente ñ la possibilit‡ di proporre appello avverso le sentenze di assoluzione dellíimputato;

che il giudice a quo ritiene che la nuova formulazione dellíart. 576 cod. proc. pen. - soppresso il riferimento al ´mezzo previsto per il pubblico ministeroª, costituente, prima della novella, il solo elemento testuale idoneo a legittimare líappello della parte civile, non contemplato autonomamente - avrebbe ´ora completamente svincolato il potere di impugnativa della parte civile da quello del pubblico ministero, sicchÈ ad essa non puÚ pi˘ essere riconosciuta la facolt‡ di appello, nÈ contro le sentenze di condanna, nÈ contro le sentenze di assoluzioneª, stante il principio di tassativit‡ dei mezzi di impugnazione;

che, alla luce di tale premessa, la Corte díappello di Brescia rileva come líeliminazione del potere di impugnazione in capo alla parte civile configuri, innanzitutto, una violazione dellíart. 3 Cost., sotto il duplice profilo della lesione del principio di eguaglianza e del contrasto con quello di ragionevolezza;

che, sotto il primo aspetto, líesercizio dellíazione civile nellíambito del processo penale si porrebbe quale ´deroga rispetto ai normali strumenti di impugnazione previsti in sede civileª, impedendo alla parte civile di chiedere ñ a differenza di quanto avviene nellíambito del processo civile ñ ´il riesame nel merito di decisioni che potrebbero esserle irreparabilmente pregiudizievoliª;

che, sotto il profilo dellíirragionevolezza, la novella legislativa, se da un lato mantiene inalterata la possibilit‡ di azionare la pretesa civilistica nel processo penale, dallíaltro lato ´scoraggia tale scelta, deprivandola degli adeguati strumenti di tutela giuridicaª: tanto pi˘ che la deminutio per la parte civile non appare giustificata da alcuna esigenza meritevole di considerazione, non potendo per essa di certo valere le ragioni avanzate per limitare il potere di appello in capo al pubblico ministero;

che la disciplina censurata si porrebbe altresÏ in contrasto con líart. 24 Cost., il cui disposto tutela il diritto di difesa anche della parte offesa dal reato, che risulta frustrato dalla radicale inappellabilit‡ conseguente alla novella legislativa;

che, infine, la normativa in questione violerebbe líart. 111, secondo comma, Cost., per il quale il processo deve svolgersi nel contraddittorio fra le parti ed in condizioni di parit‡ fra le stesse: entrambi questi principi risulterebbero radicalmente negati alla parte civile nella fase dellíappello, posto che essa Ë oggi privata del potere di proporre impugnazione, con un evidente squilibrio tra le parti ed alterazione del contraddittorio nella fase dellíappello;

che la Corte rimettente assume poi come anche la disposizione transitoria dellíart...

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