Legittimità

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Rivista penale 5/2012
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 5 APRILE 2012, N. 13179
(UD. 29 MARZO 2012)
PRES. DI VIRGINIO – EST. FIDELBO – P.M. (CONF.) – RIC. P.O. IN PROC. PEN. P.
L. ED ALTRO
Abuso d`uff‌icio y Altrui danno ingiusto y Natura
plurioffensiva del reato y Fondamento y Richiesta di
archiviazione y Legittimazione della persona offesa
a proporre opposizione y Sussistenza.
. Il reato di abuso di uff‌icio f‌inalizzato ad arrecare ad
altri un danno ingiusto ha natura plurioffensiva, in
quanto è idoneo a ledere, oltre all’interesse pubblico
al buon andamento e alla trasparenza della P.A., il con-
corrente interesse del privato a non essere turbato nei
suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del
pubblico uff‌iciale. Ne consegue che il soggetto al quale
la condotta abusiva abbia arrecato un danno riveste la
qualità di persona offesa dal reato ed è legittimato a
proporre opposizione avverso la richiesta di archivia-
zione del P.M.. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 323; c.p.p., art.
408; c.p.p., art. 409; c.p.p., art. 410) (1)
(1) Principio consolidato nella prevalente giurisprudenza di legit-
timità. Ex plurimis si vedano Cass. pen. sez. VI, 14 giugno 2006, P.O.
in proc. Tundo, in questa Rivista 2007, 678, e Cass. pen., sez. VI, 7
dicembre 2005, P.O. in proc. Scierri, ivi 2006, 1111. Di opposto tenore
- nel senso di ritenere che solo la pubblica amministrazione possa
rivestire la qualità di persona offesa nel reato di abuso di uff‌icio f‌ina-
lizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto - si vedano Cass. pen.,
sez. VI, 4 febbraio 1997, Vocca, ivi 1998, 100 e Cass. pen., sez. VI, 29
agosto 1996, Alberti, ivi 1997, 225.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E. S., per mezzo del suo difensore di f‌iducia munito di
procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione con-
tro il decreto emesso il 9 novembre 2009 dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Potenza con cui
è stata disposta l’archiviazione del procedimento a carico
di P. L. e M. N., indagati per i reati di cui agli artt. 323
e 378 c.p., deducendo la violazione degli artt. 408 e 409
c.p.p. per non essere stato avvisato, in qualità di persona
offesa, della richiesta di archiviazione, nonostante aves-
se dichiarato di volerne essere informato ai sensi dell’art.
408, comma 2, c.p.p..
Il ricorrente ha anche depositato una memoria difen-
siva in cui, evidenziata la natura plurioffensiva del reato
di abuso d’uff‌icio, ha rivendicato la qualif‌ica di persona
offesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Potenza ha disposto l’archiviazione de plano, omettendo
di instaurare il contraddittorio tra le parti, sebbene la per-
sona offesa avesse dichiarato di volere essere informata
dell’eventuale richiesta di archiviazione.
Probabilmente la scelta di procedere con decreto è
stata determinata dalla considerazione che il reato di
abuso d’uff‌icio tutela interessi pubblicistici, afferenti alla
amministrazione pubblica, sicché il privato non acqui-
sta lo stato di persona offesa e per questo non ha diritto
a ricevere alcun avviso nell’ipotesi in cui viene richiesta
l’archiviazione del procedimento. D’altra parte, è questa la
tesi sostenuta anche dal sostituto procuratore generale di
questa Corte, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
del ricorso.
Si tratta di una tesi che non può essere con divisa, in
quanto la giurisprudenza di questa Corte è orientata,
da tempo, nel ritenere che i l reato di abuso di uff‌icio
quando sia commesso in danno di privati (e non sia cioè
f‌inalizzato a concedere un ingiusto vantaggio da parte del
pubblico uff‌iciale) abbia natura plurioffensiva , nel senso
che le de l’interesse della pubblica amministrazione ma,
contemporaneamente, anche quello del privato, che ben
può pro porre opposizione alla richiesta di archivia zione
(tra le tante, Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 2008, n. 17642,
Cortellino).
Nella specie, da quanto prospettato nel ricorso e da
quanto emerge dallo stesso decreto di archiviazione, ri-
sulta che l’ipotizzato reato di cui all’art. 323 c.p. avrebbe
prodotto un danno ingiusto al privato, al quale deve essere
riconosciuta la qualif‌ica di persona offesa.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza
rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico
ministero presso il Tribunale di Potenza, perché provveda
alla notif‌ica dell’avviso della richiesta di archiviazione alla
persona offesa. (Omissis)
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5/2012 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 19 MARZO 2012, N. 10791
(UD. 25 GENNAIO 2012)
PRES. MARASCA – EST. ZAZA – P.M. IZZO (DIFF.) – RIC. BONOMO ED ALTRO
Reati fallimentari y Reati di persone diverse dal
fallito y Fatti di bancarotta y Bancarotta impropria y
Applicabilità dell’aggravante del “danno di rilevan-
te gravità” y Ammissibilità y Ragioni.
. L’aggravante del danno di rilevante gravità, prevista
dall’art. 219, comma primo, della legge fallimentare, può
trovare applicazione anche nei casi di c.d. bancarotta
impropria previsti dall’art. 223 della stessa legge, doven-
dosi intendere il rinvio ivi operato alla “pena prevista dal
primo comma dell’art. 216” come esteso anche all’even-
tuale aggravamento che la stessa possa subire per effetto
del citato primo comma dell’art. 219. (Mass. Redaz.) (r.d.
(1) Conformi, in punto di diritto, le recenti Cass. pen., sez. V, 3 agosto
2010, Poli, in questa Rivista 2011, 960 e Cass. pen., sez. V, 7 maggio
2010, Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. e altri, ivi 2011, 589.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sen-
tenza del Tribunale di Palermo in data 17 novembre 2008
con la quale Antonino Bonomo e Giuseppe Bonomo veniva-
no condannati alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione,
oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili,
per il reato continuato di cui all’art. 216 del r.d. 26 marzo
1942, n. 267, commesso dal primo quale legale rappresen-
tante del Consorzio Cevis ed amministratore di fatto della
Vinicola Magna s.p.a, di cui il Tribunale di Palermo il 18 lu-
glio 1997 dichiarava rispettivamente lo stato di insolvenza
ed il fallimento, e dal secondo quale amministratore di fatto
del Cevis e legale rappresentante della Vinicola Magna.
Le ipotesi d’accusa per le quali gli imputati erano rite-
nuti responsabili riguardavano per entrambe le procedure
concorsuali la distrazione di somme per importi contestati
in complessive £ 2.753.831.046 per il Cevis e £ 4.919469.930
per la Vinicola Magna, nonché la tenuta delle scritture
contabili in modo da impedire la ricostruzione del patri-
monio e del movimento degli affari. La responsabilità degli
imputati era ritenuta in base agli accertamenti del consu-
lente tecnico dell’accusa, individuandosi in particolare le
distrazioni di risorse f‌inanziarie in versamenti di somme
alla Parthenos Immobiliare per l’acquisto di un immobile
ed alla Mediterranea Vini, della quale era amministratore
Antonino Bonomo, ed alla s.coop.r.l., avente sede nello
stesso stabilimento della Vinicola Magna, per acquisti di
vini, in mancanza dei rapporti sottostanti, nonché in ope-
razioni f‌inanziarie sul conto «anticipi Vinicola Magna» e
su conti riferiti ai rapporti con i soci e in altri versamenti a
favore della Parthenos Immobiliare, della Albanova, della
Cexpovin, della cantina San Giuseppe, della Ass.Co. s.r.l.,
della Cooperativa Castellino e degli stessi Bonomo in man-
canza di giustif‌icazione contabile.
2. Gli imputati ricorrenti deducono, anche con motivi
aggiunti:
2.1. violazione di legge ed illogicità della motivazione
sull’affermazione di responsabilità, lamentando che la sen-
tenza impugnata non abbia tenuto conto dei rilievi difensi-
vi, sostenuti dalle conclusioni del consulente tecnico della
difesa, sulla regolarità dell’operazione immobiliare con la
Parthenos, che non andava a buon f‌ine per il rilevamento
di un’ipoteca e dava comunque luogo ad un credito nei con-
fronti della predetta società; sulla riconducibilità dei paga-
menti per forniture della Mediterranea Vini ed alla Albanova
e delle operazioni sul conto «anticipi Vinicola Magna» ad un
normale rapporto di credito e debito con dette società, nega-
tivamente condizionato dal carattere stagionale dell’attività
della Albanova e da un denunciato episodio di spargimento
di vino verif‌icatosi nello stabilimento fra il 4 ed il 5 ottobre
del 1996, che comportava una grave perdita economica e
l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni debitorie fra
le società del gruppo, e degli altri versamenti alla Parthenos
Immobiliare ai normali rapporti di giroconto all’interno del-
lo stesso gruppo; sulla riferibilità dei prelievi effettuati dai
Bonomo alla restituzione di f‌inanziamenti personalmente
effettuati dagli imputati, confermata dalla qualif‌icazione di
tali operazioni, da parte dello stesso consulente dell’accusa,
come anomale ma non sicuramente distrattive; sull’effettiva
attinenza delle operazioni sui conti soci a pagamenti verso
fornitori e soggetti già amministratori delle società; sulla
reale destinazione dei pagamenti in favore della Albanova,
della Cexpovin e della Cantina San Giuseppe all’estinzione
di posizioni debitorie del Cevis nei confronti della Vinicola
Magna, della Vinicola Lilybetana e della Vinicola Mediterra-
nea, a loro volta rispettivamente creditrici delle società so-
pra indicate, secondo lo schema del mandato all’incasso; e
sulla giustif‌icazione dei versamenti alla Ass.Co. s.r.l. ed alla
Cooperativa Castellino quali pagamenti rispettivamente di
polizze assicurative e di regolari fatture di acquisto; aggiun-
gendo i ricorrenti che la sentenza impugnata non motivava
sull’elemento psicologico del reato e trascurava comunque
di considerare che dal 19 novembre 1994 al 12 maggio 1996
legale rappresentante del CEVIS era Angelo Abbate;
2.2. violazione di legge e carenza o illogicità della
motivazione in ordine alla revoca dell’ammissione di te-
stimoni indicati nella lista della difesa, motivata in primo
grado con le risultanze già acquisite e con la ritenuta in-
determinatezza dei testimoni, viceversa identif‌icabili per
le funzioni svolte, e dai giudici d’appello sovrapponendo
irritualmente a tale giustif‌icazione un proprio riferimento
alla superf‌luità delle deposizioni;
2.3. carenza o illogicità della motivazione sulla manca-
ta disposizione di una perizia d’uff‌icio, necessaria in con-
siderazione dei contrasti fra i consulenti di parte e della
presenza di episodi per i quali lo stesso consulente del
pubblico ministero aveva espresso conclusioni dubitative;
2.4. violazione di legge ed illogicità della motivazione
nel riconoscimento della continuazione fra i fatti relativi
alle procedure concorsuali riguardanti Cevis e la Vinicola
Magna, non autonome in quanto riguardanti società che
facevano parte dello stesso gruppo;
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Rivista penale 5/2012
LEGITTIMITÀ
2.5. violazione di legge ed illogicità della motivazione
nell’applicazione della circostanza aggravante del danno
di rilevante gravità, non prevista per i fatti di bancarotta
impropria di cui all’art. 223 legge fall.;
2.6. violazione di legge e carenza o illogicità della mo-
tivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche
e la determinazione della pena, lamentando che non si
sia tenuto conto della tenuità dei precedenti penali, della
rilevanza nella vicenda dell’episodio dello spargimento di
vino e della giovane età e dell’inesperienza di Giuseppe
Bonomo;
2.7. violazione di legge nell’applicazione della pena
accessoria per la durata di anni dieci rispetto ad una pena
principale di durata inferiore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di re-
sponsabilità degli imputati è infondato.
Va premesso che l’adesione del giudice ad una delle
diverse tesi proposte dai consulenti tecnici dell’accusa e
della difesa costituisce un giudizio di fatto, insindacabile
in questa sede purché le ragioni della scelta siano esposte
dando conto dei contenuti delle difformi prospettazioni e
delle ragioni che sostengono l’opzione per quella preferita
(Cass. pen., sez. IV, del 6 novembre 2008, n.45126, Ghisel-
lini, Rv.241907).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata reca una
motivazione senz’altro corrispondente a questi requisiti.
Alla base dell’argomentazione della Corte d’Appello vi
sono le considerazioni iniziali del consistente divario fra
l’attivo rinvenuto in sede fallimentare, pari a £ 777.929 per
il Cevis e a beni mobili per € 2.324 e ad uno stabilimento
del valore di € 809.618,02 per la Vinicola Magna, ed il pas-
sivo di £ 3.565.372.335 per il CEVIS e £ 19.511.932.000 per
la Vinicola Magna, ed alla mancanza di documentazione
idonea a giustif‌icare adeguatamente tale divario, in pre-
senza di carenze contabili specif‌icamente individuate e
sostanzialmente non contestate dagli imputati nei motivi
di appello.
Questi dati di partenza conferiscono logicità e coerenza
ai successivi passaggi della motivazione, nei quali le singole
deduzioni difensive, riproposte nel ricorso in discussione,
venivano singolarmente valutate rilevandone l’inidoneità
a superare le conclusioni del consulente dell’accusa con
riferimento a specif‌ici elementi di fatto, coerentemente ri-
tenuti tali da rendere inattendibili le tesi della difesa. Tali
essendo, in particolare, la mancata emissione di fatture di
storno rispetto alla dispersione accidentale di vino ed alla
scoperta dell’ipoteca gravante sull’immobile acquistato
dalla Parthenos e la mancanza di un contratto preliminare
con riguardo a quest’ultima operazione; l’esclusione di
versamenti di denaro dagli imputati alle società insolventi
da parte del teste Ignazio Coniglio, direttore della f‌iliale
di Partinico del Banco di Sicilia, tanto più signif‌icativa in
quanto collegata all’esorbitanza degli importi di detti as-
seriti versamenti rispetto ai limiti imposti dalla normativa
antiriciclaggio, a fronte della genericità delle dichiara-
zioni del teste a difesa Franco Vitale sul punto; e la man-
canza di annotazioni contabili comunque necessarie per
regolari mandati all’incasso e per gli asseriti pagamenti di
forniture, prestazioni assicurative e compensi ad ammini-
stratori.
Quanto alle partite di giroconto e di def‌inizione dei
rapporti di credito e debito con le altre società del gruppo,
la sentenza impugnata richiamava correttamente i noti
principi in tema di rilevanza penale di siffatte operazioni
laddove la stesse si risolvano, come nel caso di specie, in
un depauperamento delle società oggetto di procedura
concorsuale, tenuto conto dell’autonomia soggettiva delle
singole società facenti parte del gruppo (Cass. pen., sez. V,
24 aprile 2003, n. 23241, Tavecchia, Rv.224952) e del per-
manere dell’offensività tipica di detti reati nel momento
in cui le ragioni dei creditori della società in stato di in-
solvenza, l’aff‌idamento dei quali è riposto sulle capacità
patrimoniali di quest’ultima, sono comunque pregiudicate
da trasferimenti di risorse ingiustif‌icatamente effettuati
dalla società in questione in favore di altre pur ricomprese
nello stesso gruppo (Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2001,
n.13169, Cardinali, Rv.218390; Cass. pen., sez. V, 16 aprile
2009, n. 36595, Bossio, Rv.245136).
Anche il giudizio del consulente dell’accusa su deter-
minate operazioni, cautamente improntato al carattere
dell’anomalia, veniva riqualif‌icato senza vizi logici nei ter-
mini giuridici della fattispecie distrattiva, nell’autonoma
prospettiva decisionale dei giudici di merito, in considera-
zione della natura sintomatica in tal senso dell’uso impro-
prio del conto cassa nel descritto contesto di complessiva
inattendibilità delle scritture contabili.
Anche la sussistenza dell’elemento psicologico del
reato di bancarotta documentale, contrariamente a quan-
to sostenuto dai ricorrenti, era motivata con lo stretto
collegamento fra le irregolarità contabili e le condotte di-
strattive.
In ordine inf‌ine alla formale assunzione da parte di An-
gelo Abbate della funzione di legale rappresentante della
Cevis, la circostanza veniva discussa e superata dalla Cor-
te territoriale sulla base non solo delle dichiarazioni dello
stesso Abbate sulla gestione di fatto svolta da Antonino
Bonomo, ma anche di quelle del teste, curiosamente omo-
nimo di quest’ultimo, il quale confermava che l’ammini-
strazione del consorzio era sostanzialmente esercitata da-
gli imputati, peraltro legali rappresentanti di due società
le cui vicende erano strettamente connesse.
2. Anche il motivo di ricorso relativo alla revoca del-
l’ammissione di testimoni indicati nella lista della difesa
è infondato.
La sentenza impugnata richiamava in primo luogo la
motivazione adottata nel provvedimento di revoca in ordine
alla manifesta indeterminatezza dei testi e delle relative
circostanze ed all’impossibilità di desumere queste ultime
dal riferimento alle imputazioni. La congruenza di tale giu-
stif‌icazione non è revocabile in dubbio per il solo fatto che
la stessa sia fondata su aspetti rilevabili già in sede di am-
missione di prove, non essendo vietato al giudice rimediare
ad un’erronea valutazione in quella sede. Né rileva in con-
trario l’emissione del provvedimento in mancanza di con-

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