Sentenza nº 63 da Constitutional Court (Italy), 21 Marzo 2012

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione21 Marzo 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 63

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 30, comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, dello statuto della Regione Molise approvato, in prima lettura, con deliberazione del Consiglio regionale n. 184 del 19 luglio 2010, confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 35 del 22 febbraio 2011, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 marzo/1° aprile 2011, depositato in cancelleria il 5 aprile 2011 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2011.

Udito nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

udito l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ― Con ricorso spedito per la notifica in data 29 marzo/1°aprile 2011, depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 5 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 30, comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, dello statuto della Regione Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione del Consiglio regionale n. 184 del 19 luglio 2010, confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 35 del 22 febbraio 2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7, edizione straordinaria, del 2 marzo 2011, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), e quinto comma, della Costituzione, ed agli articoli 121, secondo comma, e 123 della Costituzione.

    1.1.― Secondo il ricorrente, l’art. 30, comma 4, dello statuto della Regione Molise, nella parte in cui stabilisce che le commissioni consiliari permanenti, al fine di svolgere la funzione di “vigilanza” sull’andamento dell’amministrazione regionale, «possono altresì convocare funzionari dell’amministrazione regionale e degli enti dipendenti i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d’ufficio» si porrebbe in contrasto con la disciplina statale in materia di segreto d’ufficio, violando l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa statale esclusiva la materia dell’ordinamento civile e penale, nonché l’art. 123 Cost. che regola la potestà statutaria delle Regioni ad autonomia ordinaria. La norma impugnata, infatti, escludendo, peraltro genericamente, l’obbligo del segreto d’ufficio in relazione a qualsiasi atto dell’amministrazione, porrebbe eccezioni al principio contenuto nell’art. 326 del codice penale, che prevede il reato di rivelazione di segreti d’ufficio e che può essere derogato solo con normativa statale, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale.

    1.2.― Anche l’art. 53, comma 4, dello statuto, il quale stabilisce che, con riguardo agli enti, aziende ed agenzie regionali, «il personale degli enti pubblici non economici è equiparato al personale regionale», sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa statale esclusiva la materia dell’ordinamento civile e con l’art. 123 Cost. che regola la potestà statutaria delle Regioni ad autonomia ordinaria. Detta norma, equiparando a quello regionale il personale degli enti pubblici non economici, peraltro genericamente, così da generare anche incertezza sul regime giuridico del medesimo, impedirebbe «il corretto evolversi della disciplina contrattuale collettiva dei vari comparti interessati, sottraendo per legge materia alla contrattazione, in violazione del principio generale dettato sin dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), che ha riservato alla contrattazione collettiva per comparti la competenza primaria di regolazione del rapporto di lavoro pubblico».

    1.3.― Infine, il ricorrente impugna l’art. 67, comma 1, dello statuto, che regola i rapporti della Regione con l’Unione europea, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale «realizza la partecipazione» alla cosiddetta fase ascendente dell’attività normativa europea e, nella fase discendente, «provvede all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea». Così disponendo, tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima, in primo luogo, in quanto riserva la competenza in materia alla Giunta regionale, laddove l’art. 117, quinto comma, Cost. la attribuisce alla Regione e quindi a tutti i suoi organi, e poi, in particolare con riferimento alla fase cosiddetta discendente (di attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea), in quanto riserva la competenza a svolgere le connesse attività alla Giunta, che ha solo competenze di natura provvedimentale, laddove per le attività di natura legislativa e regolamentare, pure coinvolte, la competenza non può che essere del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 121, secondo e terzo comma, Cost.

  2. ― La Regione Molise non si è costituita in giudizio.

  3. ― Nellimminenza delludienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, con la quale ha insistito nel chiedere laccoglimento delle questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso...

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