Sentenza nº 39 da Constitutional Court (Italy), 27 Febbraio 2008

RelatoreFrancesco Amirante
Data di Resoluzione27 Febbraio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 39

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††† Franco††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-††† Giovanni Maria†††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-††† Francesco††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††† "

-††† Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††† "

-††† Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††† "

-††† Alfio†††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††† "

-††† Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††† "

-††† Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Luigi†††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††† "

-††† Gaetano†††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††† "

-††† Sabino†††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Maria Rita†††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Paolo Maria†††††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dellíamministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, promosso dal Tribunale amministrativo regionale dellíEmilia-Romagna, sezione di Parma, sul ricorso proposto da B. R. contro la Provincia di Reggio Emilia ed altra, con ordinanza del 20 febbraio 2007, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dellíanno 2007.

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

Il Tribunale amministrativo regionale per líEmilia-Romagna, sezione di Parma, con ordinanza del 20 febbraio 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117 della Costituzione, questioni di legittimit‡ costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dellíamministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nelle parti in cui, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, fanno automaticamente derivare dalla dichiarazione di fallimento e dalla conseguente iscrizione nel pubblico registro dei falliti la perdita dei diritti civili dellíinteressato fino alla pronuncia giudiziale di cancellazione dellíiscrizione nel registro, ancorchÈ questi si trovi nella condizione di richiedere la riabilitazione civile.

La questione Ë stata sollevata nel corso di un giudizio instaurato da un farmacista per líannullamento dalla determinazione dirigenziale n. 392 del 9 maggio 2006, a firma del dirigente dellíArea Welfare della Provincia di Reggio Emilia, con la quale il ricorrente Ë stato escluso dalla graduatoria finale di un concorso pubblico per il conferimento di due sedi farmaceutiche ñ nel quale si era classificato secondo nella graduatoria di merito ñ in quanto, in sede di verifica del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, líamministrazione aveva accertato che líinteressato era stato dichiarato fallito con sentenza del 1986 e risultava tuttora iscritto nel pubblico registro dei falliti, non avendo mai richiesto la riabilitazione cui avrebbe avuto pieno titolo, essendosi il fallimento chiuso, appunto, nel 1986.

Il giudice a quo riferisce che líinteressato ha impugnato il suddetto provvedimento sotto molteplici profili, la maggior parte dei quali privi di fondamento.

Sottolinea, tuttavia, il remittente che alcune doglianze del ricorrente sono incentrate sul fatto che la Corte europea per i diritti dellíuomo ha pi˘ volte censurato la normativa in materia di pubblico registro dei falliti e di riabilitazione ñ considerandola, sotto vari aspetti, in contrasto con la Convenzione per la tutela dei diritti dellíuomo e delle libert‡ fondamentali, ratificata con la legge 8 agosto 1955 n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert‡ fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952) ñ sicchÈ, a suo dire, ciÚ avrebbe dovuto indurre a disapplicare la normativa statale incompatibile con la Convenzione, ovvero a promuovere il sindacato di costituzionalit‡ sullíomesso pieno adeguamento della disciplina nazionale alla Convenzione medesima. Al riguardo, il remittente ricorda che líorientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente si desume da una serie di sentenze della Corte di Strasburgo del 2006 che, facendo riferimento allíart. 8 della CEDU, hanno censurato il sistema normativo di cui agli artt...

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