Sentenza nº 294 da Constitutional Court (Italy), 09 Novembre 2011

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione09 Novembre 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 294

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), e dell’art. 10-sexies, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificato dall’art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), promosso dal Tribunale di Palermo, nel procedimento vertente tra L.P. e G.F. ed altri, con ordinanza del 16 luglio 2010, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti gli atti di costituzione di L.P. e di G.F. nonché gli atti di intervento di M.C.M.A., e quello, fuori termine, di R.G.N.;

udito nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Antonio Catalioto per L.P., Salvatore Raimondi e Massimo Dell’Utri per G.F.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 16 luglio 2010 (reg. ord. n. 390 del 2010), il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e all’art. 9 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), «nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale», e dell’art. 10-sexies, comma 1-bis, della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951, come modificato dall’art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui prevede che, «Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».

    L’incidente di costituzionalità è stato promosso nel corso del giudizio avente a oggetto l’accertamento dell’intervenuta decadenza di G.F. dalla carica di deputato della Regione siciliana per sopravvenuta incompatibilità, causata dalla nomina del medesimo alla carica di presidente della Provincia di Caltanissetta. Riferisce il Tribunale rimettente che, ad avviso della ricorrente nel giudizio principale, la causa di incompatibilità sopravvenuta avrebbe dovuto essere rimossa dal deputato regionale entro il termine di trenta giorni decorrenti dall’assunzione delle funzioni di presidente della Provincia, o dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla carica di deputato regionale. Tale disciplina si ricaverebbe da una lettura costituzionalmente orientata della legge regionale n. 29 del 1951, che, secondo la ricorrente, si renderebbe necessaria a seguito della sentenza n. 143 del 2010. Avendo la Corte, con tale pronuncia, dichiarato l’illegittimità della legge regionale n. 29 del 1951, come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un Comune con popolazione superiore a ventimila abitanti, si dovrebbe, altresì, riconoscere l’esistenza dell’analoga incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della Provincia regionale.

    1.1. – Con riferimento alla questione relativa alla legge regionale n. 29 del 1951, come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, il Tribunale rimettente ritiene che l’interpretazione costituzionalmente orientata prospettata dalla ricorrente non sia accettabile, in considerazione del divieto di interpretare in modo estensivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità. Il principio di stretta interpretazione non consentirebbe, infatti, di equiparare la posizione del presidente o assessore della provincia a quella di sindaco o assessore comunale. Spetterebbe, pertanto, a questa Corte pronunciarsi sulla questione di costituzionalità riguardante la presunta incompatibilità tra la carica di deputato regionale e la carica di presidente o assessore di una provincia regionale.

    In punto di rilevanza, il giudice a quo sostiene che, in mancanza di una espressa previsione in ordine alla causa di incompatibilità contestata, solo l’eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale consentirebbe una diversa valutazione del ricorso.

    In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ritiene che l’omessa previsione della incompatibilità tra la carica di deputato regionale e la carica di presidente o assessore provinciale sollevi dubbi di legittimità costituzionale sotto vari profili.

    Innanzi tutto, nel quadro normativo risultante dalla sentenza n. 143 del 2010, la mancata previsione di detta causa di incompatibilità determinerebbe una manifesta violazione dell’art. 3 Cost. Mentre l’ineleggibilità sopravvenuta alla carica di sindaco o assessore di un Comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti sostanzia – a seguito della menzionata pronuncia della Corte – un’ipotesi di incompatibilità, tale conseguenza non si produrrebbe nel caso di sopravvenuta elezione a presidente o assessore di una Provincia regionale, nonostante si tratti di cause di incompatibilità che presentano la medesima ratio.

    In secondo luogo, il giudice rimettente deduce che, sebbene il limite dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale ai sensi dell’art. 122 Cost. si imponga solo alle Regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana non potrà comunque sottrarsi, se non laddove ricorrano peculiari condizioni locali, all’applicazione dei principi enunciati dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), ove essi siano espressivi dell’esigenza di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost. Tra tali principi assumerebbe rilievo il parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenuta, desumibile dall’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 165 del 2004. Tale vincolo imporrebbe di disciplinare le ipotesi di ineleggibilità sopravvenuta come incompatibilità in tutti i casi di conflitto tra le funzioni dei consiglieri regionali «e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibili, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva», come stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 165 del 2004.

    In terzo luogo, il Tribunale rimettente afferma la contrarietà all’art. 97 Cost. del cumulo tra la carica di consigliere regionale e la carica di presidente o assessore di una Provincia regionale, in quanto tale cumulo avrebbe una incidenza negativa sull’esercizio efficiente e imparziale delle funzioni e comprometterebbe il libero...

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