Legittimità

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CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. IV, 5 MAGGIO 2011, N. 17495 (C.C. 24 MARZO 2011)

PRES. BRUSCO – EST. MAISANO – P.M. GIALANELLA (CONF.) – RIC. BOSSI

Guida in stato di ebbrezza y Confisca del veicolo y L. 29 luglio 2010, n. 120 y Trasformazione della confisca da sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa accessoria y Conseguenze in tema di sequestro disposto precedentemente all’entrata in vigore della legge suddetta.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 120 del 2010, che hanno comportato, tra l’altro, la trasformazione in sanzione amministrativa della confisca del veicolo prevista dagli artt. 186 e 187 C.d.S. per il caso, rispettivamente, di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, deve ritenersi che anche il sequestro finalizzato a detta confisca possa ora essere disposto solo dall’autorità amministrativa e non anche da quella giudiziaria, fermo restando che restano validi i sequestri disposti dall’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., antecedentemente all’entrata in vigore della citata legge n. 120/2010, a condizione che risultino comunque sussistenti le condizioni che, in base alla nuova normativa, legittimerebbero oggi la confisca amministrativa. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 187 c.p.p., art. 321) (2)

(2) Nello stesso senso, v. Cass. pen., sez. IV, 13 aprile 2011, B.D., inedita, che concorda con il più recente orientamento affermato da Cass. pen., sez. IV, 4 novembre 2009, Gibellini, pubblicata per esteso in questa Rivista 2011, 102 (con ampia nota di riferimenti giurisprudenziali e dottrinari) secondo cui la sopravvenuta trasformazione della confisca da sanzione penale accessoria (quale precedentemente ritenuta dalle S.U. della Corte di cassazione con la sentenza n. 23428/2010) a sanzione amministrativa accessoria (quale definita nell’art. 224 ter c.s., introdotto dalla stessa citata L. n. 120/2010), non impedisce il mantenimento del sequestro a suo tempo disposto, in vista della confisca, prima dell’entrata in vigore di detta legge, sempre che l’autorità giudiziaria verifichi la sussistenza dei presupposti che ora legittimerebbero la confisca amministrativa. La sentenza Gibellini ha dunque ritenuto che, in tale situazione, debba trovare applicazione il principio della “perpetuatio iurisdictionis” e che spetti conseguentemente al giudice penale “delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, come pacificamente avviene per la sospensione o revoca della patente di guida”. In questi casi compete dunque al giudice penale valutare la legittimità del sequestro sotto il profilo amministrativo; accertamento coincidente con quello, in precedenza attribuitogli, di verificare l’esistenza del “fumus commissi delicti” e dunque l’esistenza di una guida compiuta nelle condizioni previste dai già ricordati art. 186 c.s., comma 2, lett. c) e art. 187 c.s., comma 1. Sulla possibilità di convertire il sequestro penale in sequestro amministrativo, finalizzato alla successiva confisca amministrativa prevista dagli artt. 186 e 187 c.s., in relazione all’art. 224 ter c.s., si veda la Circolare (Min. int.) 4 maggio 2011, n. 300/A/4074/11/101/20/21/5, pubblicata in questo stesso fascicolo, che rimanda alla Circolare 22 aprile 2011, n. 6535, pubblicata in questa Rivista 2011, 556.

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 21 settembre 2010 il Tribunale per il riesame di Crotone ha rigettato l’appello proposto da Bossi Maria avverso l’ordinanza emessa in data 3 luglio 2010 dal G.I.P. presso il Tribunale di Crotone con la quale era stata rigettata la richiesta di dissequestro dell’autovettura sequestrata con decreto del 16 aprile 2010 del medesimo G.I.P. nel procedimento a carico di Leto Luca per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).

Il Tribunale territoriale ha motivato tale provvedimento ritenendo legittimo il provvedimento del G.I.P. impugnato, che ha considerato simulata la cessione dell’auto sulla base di copie non autenticate di scritture private, mentre la cessione ufficiale dell’auto è stata annotata nei registri del PRA solo in epoca successiva al fatto.

D’altra parte l’estraneità al reato da parte del soggetto a cui appartenga il veicolo e che ne impedisce il sequestro ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, deve essere provata non facendo riferimento alla semplice proprietà del bene, ma con la buona fede e con l’ignoranza dell’uso illecito del veicolo non collegabile ad una condotta colposa, secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione. Inoltre il Tribunale ha pure considerato che il sequestro è finalizzato alla successiva confisca, per cui non può essere disposto il dissequestro e la restituzione all’avente diritto, stante il concreto pericolo di una successiva cessione a terzi del veicolo oggetto del provvedimento.

La Bossi propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione.

In particolare si assume che il tribunale territoriale, nel rigettare il ricorso, avrebbe travalicato i limiti del devoluto conoscendo dell’autenticità di una documentazione in modo non consentito al giudice dell’appello non essendo stato investito della questione.

Con motivo aggiunto la ricorrente deduce che il sequestro in questione andrebbe considerato anche alla luce della giurisprudenza formatasi a seguito della nuova formulazione dell’art. 186 C.d.S., secondo cui la confisca

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del veicolo costituirebbe sanzione amministrativa che non consentirebbe il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., comma 2.

Motivi della decisione

Appare opportuno premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 25932).

Nel caso in esame, sebbene proposto anche per inosservanza ed erronea applicazione della legge panale, il ricorso contiene censure relative alla motivazione ai sensi della sola lett. e) dell’art. 606 c.p.p..

Infatti esso contiene censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perchè basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, il giudice di merito non ha basato la propria decisione sulla non autenticità del documentazione relativa al passaggio di proprietà della vettura, come invece deduce il ricorrente, all’evidente fine di sostenere l’esistenza del vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ma, piuttosto, la simulazione dell’atto di cessione del veicolo. Pertanto, in concreto, andrebbe lamentato il vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma, come detto, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass. 29 maggio 2008 n. 25932), fattispecie estranea al caso in esame al caso in esame ove si deduce, sostanzialmente, un difetto di motivazione.

Riguardo al motivo aggiunto con il quale si deduce la affermata natura amministrativa della sanzione della confisca, con conseguente l’illegittimità di un sequestro preventivo, deve ritenersi la obbligatorietà della disposta misura come esattamente affermato dall’ordinanza impugnata, anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 120 del 2010. Vale al riguardo osservare che, come già altra volta ritenuto da questa Suprema Corte, nonostante tale sopravvenuta normativa si presti a rilevanti dubbi inter- pretativi nell’unitario contesto dell’intero testo normativo, appare doversi ritenere che, quanto alla confisca, si sia ora in presenza di una sanzione amministrativa accessoria e non di una pena accessoria, come ritenuto dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 23428 del 25 febbraio 2010 [in materia era pure intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 26 maggio 2010, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. e), limitatamente alle parole “ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2”]. Tanto induce a ritenere soprattutto il richiamo della norma novellata (come quella dell’altrettanto novellato art. 187, comma 1), quanto al sequestro, all’art. 224 ter, introdotto con la legge di riforma, secondo cui “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell’art. 213, in quanto compatibili”.

Per un verso, difatti, appare generale il richiamo alle “ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa...

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