Sentenza nº 208 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 2011

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione13 Luglio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 208

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Umbria, notificati il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 30 settembre 2010 ed il 6 ottobre 2010 ed iscritti ai nn. 97 e 103 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

uditi gli avvocati Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Umbria e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 30 settembre (r. ric. n. 97 del 2010), la Regione Toscana ha impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, tra queste, l’art. 15, commi 1 e 2, prospettando la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

    La Regione, in premessa, richiama il contenuto delle disposizioni impugnate, ai sensi delle quali: «1. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a., in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l’elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.

  2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo d.P.C.m. di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto».

    Premette ancora la ricorrente che, successivamente alla conversione, il primo comma è stato parzialmente modificato dall’art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), con l’aggiunta, dopo le parole «modalità per l’applicazione» della frase «entro il 30 aprile 2011».

    Ritiene la Regione Toscana che le disposizioni impugnate incidano sulle materie di competenza legislativa concorrente «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto e navigazione».

    La ricorrente assume, infatti, che la variazione in aumento dei pedaggi sulle autostrade e sui raccordi autostradali, prevista dalla prima parte del primo comma dell’articolo impugnato, comporti necessariamente effetti riflessi sulla viabilità alternativa a quella autostradale, perché determinerebbe una maggiore affluenza del traffico sui percorsi alternativi, con conseguente aggravio dei costi di manutenzione e dei fenomeni di inquinamento nei territori limitrofi. In proposito, anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato che gli aumenti tariffari «non possono non incidere sull’andamento della viabilità, della circolazione e dei trasporti in ambito regionale» (viene citata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. III, del 5 ottobre 2006, n. 9917).

    In virtù di quanto esposto e, in specie, per l’incidenza delle disposizioni in esame sulle materie di competenza concorrente «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto e navigazione», il legislatore statale avrebbe dovuto prevedere quantomeno il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni per la determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione dei pedaggi.

    Analoghi rilievi varrebbero anche per la previsione dell’individuazione da parte del Governo delle tratte da sottoporre a pedaggio, contenuta nella seconda parte del primo comma dell’art. 15 impugnato, senza il coinvolgimento della Regione interessata: l’introduzione ex novo di un corrispettivo produrrebbe, secondo la ricorrente, conseguenze significative sulla viabilità in generale e, in particolare, sulla vivibilità delle zone interessate.

    Anche in questo caso, l’incidenza sulle materie «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto e navigazione» avrebbe dovuto comportare un coinvolgimento della Regione interessata.

    Infine, dall’illegittimità...

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