Ordinanza nº 200 da Constitutional Court (Italy), 06 Luglio 2011

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione06 Luglio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 200

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo MADDALENA Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e modificato dall’art. 16, comma 1, modificato dall’art. 1, comma 16, lettera b), della citata legge n. 94 del 2009, e 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall’art. 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009, promossi dal Giudice di pace di Lonigo con ordinanza del 30 marzo 2010, dal Giudice di Pace di Valdagno con cinque ordinanze del 12 aprile 2010 e dal Giudice di pace di Nardò con ordinanza dell’11 marzo 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 309, da 369 a 373 e 391 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42, 49 e 52, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ordinanza del 30 marzo 2010 (r.o. n. 309 del 2010), il Giudice di pace di Lonigo e, con cinque distinte ordinanze di identico contenuto, tutte del 12 aprile 2010 (r.o. nn. 369, 370, 371, 372 e 373 del 2010), il Giudice di pace di Valdagno, in persona dello stesso magistrato, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 27 della Costituzione «nonché [ai] principi costituzionali di ragionevolezza della legge penale e di offensività», questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui prevede come reato il fatto dello straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del medesimo testo unico;

che i giudici rimettenti dubitano della suddetta disposizione nell’ambito di altrettanti processi penali nei confronti di cittadini extracomunitari, imputati della contravvenzione prevista dalla norma censurata;

che questa disposizione violerebbe il principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., non attribuendo rilievo a eventuali situazioni legittimanti la presenza dello straniero nel territorio dello Stato, quali quelle evocate dalla clausola «senza giustificato motivo» in rapporto al reato di inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore (art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998);

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